recepimento direttiva

Efficienza energetica edifici PA. Il Governo emana decreto stanziando oltre 540 milioni

Emanato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/27/ UE sull’efficienza energetica con riferimento all'obbiettivo del 3% nella P.A.

SCHEMA DECRETOOltre 540 milioni di Euro in 7 anni, che si vanno ad aggiungere agli oltre 200 milioni, complessivamente , già in corso di stanziamento per finanziare altre misure che coinvolgono pure la PA; obbligo di diagnosi energetica; creazione di un “Fondo nazionale per l’efficienza energetica”; affidamento ad ENEA del compito di elaborare una proposta di interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione in  grado di conseguire nel periodo 2014-2020  interventi almeno pari al 3% della superficie coperta utile climatizzata di edifici con superficie non inferiore ai 540mq  ( 250mq  a partire dal 2015) o, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato di almeno 0,04 Mtep; affidamento sempre ad ENEA della stesura annuale, a partire dal 31 dicembre 2015, di un rapporto sullo stato di conseguimento dell’obiettivo definito; possibile ulteriore stanziamento di oltre 300 milioni di Euro destinati a finanziare interventi di efficientamento di edifici residenziali (compresa l’edilizia popolare) da parte di Esco e imprese.  Queste alcune delle misure contenute nell’articolato decreto legislativo di recepimento della  direttiva 2012/27/ UE sull’efficienza energetica licenziato dal Governo  e che ora approderà alle Commissioni. Da sottolineare ancora come ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della bozza del testo si specifica che:

“  2. Il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all’articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999 n. 79 e 23 maggio 2000 n.164 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le condizioni di cui al presente articolo. 

3. Il meccanismo dei certificati bianchi di cui al comma 2 dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato di cui al comma 1. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti. “

 

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