appalti pubblici

Bandi solo online. In G.U. il testo delle modifiche al Codice degli appalti

Tra le misure introdotte la diffusione telematica di avvisi e bandi di gara. Fine dell'obbligo si pubblicazione sui tradizionali giornali cartacei

Modifica codice appaltiCon l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 soprannominato “Decreto Irpef” ( quello, per intenderci degli 80 Euro in busta paga e del taglio alla retribuzione dei dirigenti pubblici) diventano attuative pure le modifiche introdotte dall’articolo 26 al Codice degli appalti in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara. Nel dettaglio viene formulato un nuovo testo per il comma 7 dell’articolo 66. Testo che indica come   “Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.”. A seguire viene è stato inserito un nuovo comma (7-bis) il cui testo il cui testo prevede che: “Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”  Pure l’articolo 122 è stato oggetto  di modifica al comma 5 il cui testo ora recita: “I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.” A seguire è stato  inserito il comma 5-bis il cui testo dispone che: “Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

 

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