fiscalità

Partita IVA, operativo il nuovo regime dei minimi per imprenditori e professionisti

Le nuove partite IVA che intendono esercitare in forma individuale l'attività, con ricavi compresi tra i 15.000 ed i 40.000 euro, potranno avvantaggiarsi dal 2015 di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare

Nuove partite IVAA partire da questo mese i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla “Legge di stabilità 2015” direttamente al momento della richiesta di apertura della partita IVA. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate precisando che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011”. In questo modo le nuove partite IVA che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15.000 – 40.000 euro (a seconda del tipo di attività economica) potranno avvantaggiarsi dal 2015 di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare. Sui vantaggi del nuovo regime l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che per i piccoli contribuenti l’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, ricordiamo che nessuna ritenuta d’acconto va applicata e si è esonerati dal versamento dell’IVA e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Quanti si avvalgono del regime per avviare una nuova attività beneficeranno pure di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome