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TFR in busta paga. Da INPS le istruzioni per liquidazione anticipo e finanziamento

Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto possono accedere a un finanziamento assistito da gara

INPS TFRCon la circolare n. 82/2015 diffusa nei giorni scorsi, l’Istituto Nazionale di Previdenza ha fornito chiarimenti in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) – c.d. t.f.r. in busta paga – decisa con la Legge di Stabilità 2015, all’art.1, commi da 26. Ricordiamo che la legge prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato – ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo – con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La manifestazione di volontà – che una volta espressa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 – può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità tacite o esplicite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della relativa corresponsione, i datori di lavoro con meno di cinquanta addetti e non tenuti all’obbligo del versamento al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto possono accedere a un finanziamento assistito da gara. Detta garanzia è rilasciata da uno specifico fondo appositamente costituito presso l’INPS (di seguito, anche “Fondo di garanzia”) e, in ultima istanza, dallo Stato. La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) ed i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20 marzo 2015.

 

 

 

 

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