bonus fiscali

Proroga detrazione 65% per l’efficientamento energico degli edifici in dirittura d’arrivo

Confermato pure l'innazamento dal 4 all'8% della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito obbligarriamente dovuta dall'impresa che effettua i lavori di efficientamento energetico dell'edificio

PraticA seguito dell’approvazione avvenuta al Senato  del maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl di stabilità 2016, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia si è concluso pure l’esame preliminare congiunto delle giunte e delle Commissioni Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati che avvicinano la discussione alla Camera, con avvio previsto per il 14 dicembre, per la promulgazione in legge del provvedimento  che darà certezza anche dell’avvenuta proroga della detrazione del 65% così come  indicato dal  comma 1, lettera a) che modifica l’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alla proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, sostituendo la data del 31 dicembre 2015, ovunque ricorre, con la data del 31 dicembre 2016. Conseguentemente, le disposizioni concernenti la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010) si applicano per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2016. Nel ricordare che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute dall’Irpef ((Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ne riepiloghiamo brevemente le tipologie di spese  definite: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima 100.000 Euro); miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti – detrazione massima 60.000 Euro); acquisto e posa in opera di schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006 ( detrazione massima 60.000 Euro); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000 Euro); sostituzione impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili-  detrazione massima 30.000 Euro). La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In sintesi la normativa al riguardo prevede che: la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65% delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito; l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall’Unione europea; non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate; è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari; i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione); al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all’8%; fuorché per la sostituzione di finestre, schermature solari,per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari , i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a trasmettere, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all’ENEA copia dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (di cui all’allegato E del citato D.M.).

 

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