detrazioni fiscali

Legge Stabilità 2016 in G.U. Misure (riconferma bonus compresi) operative dal 1 gennaio

Oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2016 della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, comprese una serie di misure "accessorie", quale il bonus mobili, sono state introdotte numerose ed articolati novità (che vanno dalla domotica, all'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica) destinate a favorire gli interventi sugli edifici sia da parte dei privati che della Pubblica Amministrazione

Coma casa klimaL’avvenuta pubblicazione ieri sul supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 della  Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, testo meglio noto come “Legge di Stabilita 2016” , ne conclude l’iter operativo con l’entrata in vigore delle misure indicate a far data da domani 1º gennaio 2016, salvo quanto diversamente previsto. Oltre alla proroga fino al 31 dicembre 2016 della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, comprese una serie di misure “accessorie”, quale il bonus mobili,  sono state introdotte numerose ed articolati novità (che vanno dalla domotica, all’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica) destinate a favorire gli interventi sugli edifici sia da parte dei privati che della Pubblica Amministrazione. Rimandandovi ai prossimi numeri di “serramenti+design” per ulteriori dettagli, qui ci limitiamo a ricordare che le disposizioni concernenti la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (previste dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010) si applicano per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2016.  Come sempre, l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ne riepiloghiamo brevemente le tipologie di spese  definite: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima 100.000 Euro); miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti – detrazione massima 60.000 Euro); acquisto e posa in opera di schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006 ( detrazione massima 60.000 Euro); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (detrazione massima 60.000 Euro); sostituzione impianti di climatizzazione invernale (inclusi quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili-  detrazione massima 30.000 Euro). La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. In sintesi la normativa al riguardo prevede che: la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65% delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito; l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall’Unione europea; non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate; è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari; i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione); al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all’8%; fuorché per la sostituzione di finestre, schermature solari, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari , i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a trasmettere, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all’ENEA copia dell’attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (di cui all’allegato E del citato D.M.).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome