ecobonus 2018

Detrazione ridotta al 50% solo per i serramenti. Governo chiede ancora fiducia su ddl Bilancio 2018

Anche alla Camera dei Deputati il Governo pone fiducia per l'approvazione senza ulteriori modifiche del testo il ddl Bilancio 2018 così come definito dalle Commissioni. Testo che dopo gli emendamenti approvati impone la riduzione della detrazione dal 65% al 50% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici per i soli serramenti

Dopo averla posta al Senato,  l’onorevole Anna Finocchiaro (Ministro per i Rapporti con il  Parlamento) a nome del Governo ha posto anche la Camera dei Deputati la  questione di fiducia per l’approvazione senza ulteriori modifiche  al testo del disegno la legge di Bilancio 2018 così come definito dalle Commissioni. Testo che dopo gli emendamenti approvati impone la riduzione della detrazione dal 65% al 50% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici per i soli serramenti. Infatti, in merito a quanto indicato all’articolo 1 – comma 3, lettera a) del testo il ddl Bilancio 2018 , la Commissione Bilancio della Camera dei deputati  ricordiamo che mentre sono stati rigettati i tanti emendamenti proposti per riportare al 65% la detrazione prevista per i serramenti ( anche se a condizioni diverse) , è stata approvata esclusivamente quella che ripristina al 65% la detrazione prevista nel 2018 per le caldaie “almeno pari alla classe A” dotate – contestualmente – di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII).

confermata variazione percentuale

Viene quindi confermato quanto indicati all’Art 1 comma 3, lettera a) ovvero la sostituzione di quanto attualmente disposto con: ” ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».

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