IVA

Iva e beni significativi: tapparelle, scuri, veneziane, grate di sicurezza, inferriate, zanzariere

La nuova circolare ne chiarisce le attribuzioni in funzioni alla “luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, attinente all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale (vale a dire rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.)”.

Con la circolare 15/E rilasciata settimana scorsa, l’Agenzia delle Entrate è tornata a trattare il complicato tema della disciplina relativa a IVA e beni significativi dedicando un articolato approfondimento ai casi particolari costituiti da tapparelle, scuri, veneziane; zanzariere; inferriate o grate di sicurezza per chiarirne la qualificazione alla “luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, attinente all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al manufatto principale (vale a dire rispetto ai beni significativi indicati nel D.M.)”.

Riguarda a tapparelle, scuri e persiane la circolare precisa che pur essendo le stesse “funzionalmente autonome rispetto agli infissi” nel caso in l’intervento di manutenzione ha come oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle ( o gli scuri o le persiane) “ l’IVA al 10% per cento si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore delle tapparelle”( o scuri o persiane). In tal caso però gli infissi sono interamente soggetti ad IVA del 10% “ solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso il valore delle tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria”. Le medesime considerazioni vengono sostanzialmente articolate ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza.

Iva e beni significativi: zanzariere

Per le zanzariere viene inoltre ribadito come non solo siano funzionalmente autonome ma anche che “non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento dell’immobile” . In considerazione di tale autonomia funzionale “ si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento .” Ne consegue che Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere “deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione.”

Iva e beni significativi: grate

Per quanto riguarda grate o inferriate di sicurezza, installate al fine di prevenire intrusioni, “in linea di principio” non vengono rietenute appartenere – neppure sotto il profilo funzionale – ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate decreto ministeriale. Pertanto “ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (rectius, beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento.”

4 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome