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Nuove “spinte” nazionali e comunitarie a marcatura CE e posa in opera qualificata

Due recenti nuovi dispositivi regolamentari potrebbero avere effetti molto positivi per l’evoluzione già nel breve termine del mercato del serramento: i controlli ENEA sugli interventi di efficientamento effettuati e la nuova EPBD

Riservandoci di ritornare sulle eventuali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (una volta approvata) sull’undicesima proroga definita per la detrazione concesse agli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Ecobonus), due recentissime diposizioni  potrebbero esercitare nuove “spinte” positive per l’evoluzione già nel breve termine del mercato del serramento.

La prima è l’avvio da parte di ENEA dei controlli a campione che verranno effettuati sulle richieste di detrazioni inviate per averne accesso. Ricordando che sin dall’introduzione delle detrazioni legate al “risparmio energetico” la sostituzione dei serramenti ha sempre riguardato oltre il 40% delle pratiche complessivamente inviate, è altamente probabile che alcuni di questi interventi finiscano il prossimo anno “sotto la lente” dell’ENEA per i necessari controlli.

Nuove “spinte” sulla marcatura CE

Ente che prima ancora di constatare l’esattezza dei dati indicati rispetto a quelli tabellati di quell’intervento ne dovrà verifiche la conformità alla commercializzazione dei prodotti usati. Conformità che per una finestra, un portoncino o un oscurante non può prescindere dalla attestazione relativa alla loro marcatura CE. Dopo anni passati ad invocare interventi in questo senso, qualcosa ora sembra potersi effettivamente concretizzare a favore di chi le regole le rispetta.

La seconda recente novità è legata alla rifusione (la terza) della Direttiva EPBD sulla prestazione energetica degli edifici contenuta nel pacchetto di misure “Clean Energy for all Europeans” i cui punti di principale interesse per la filiera serramentistica, e non solo, sono stati oggetto di riflessione dell’editoriale “Efficienza energetica al primo posto” pubblicato sul numero di marzo di serramenti + design

Allora si trattava di una bozza di testo che seppur praticamente definitivo doveva superare ancora alcuni passaggi formali per arrivare alla pubblicazione. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea avvenuta il 19 giugno, alla quale ha fatto poi seguito il rilascio (in 23 lingue) della versione “consolidata”

Versione che pur avendo valore puramente documentale ne costituisce “l’integrazione” di atti e modifiche molto utili per procedere anche alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute.

A differenza infatti di un Regolamento i cui testi vanno applicati alla “lettera” da tutti gli Stati membri della UE, quelli di una Direttiva necessitano di una” trasposizione” nel tessuto normativo di ciascun Stato aderente, passaggio alle volte utilizzato per forzare l’interpretazione di alcune frasi, o addirittura di singole parole, al solo scopo di realizzare un ostacolo all’accesso al proprio mercati interno da parte di produttori di altri Paesi dell’Unione Europea.

Nuove “spinte” sulla posa qualificata

Ribadendo che il testo “consolidato” di una direttiva non ha alcun valore legale perché destinato unicamente a costituire uno strumento di documentazione giuridica, quello rilasciato il 28 settembre in merito alla EPBD sulla prestazione energetica degli edifici sottolinea un passaggio estremamente interessante per la filiera del serramento.

Nel neo-introdotto comma 6 dell’articolo 10 relativo alla definizione di “Incentivi finanziari e barriere di mercato” si fa infatti per la prima volta esplicito riferimento alla necessita che pure l’installazione sia effettuata da personale con adeguato livello di certificazione o qualificazione.

Di seguito riportiamo integralmente il passaggio che lo declina: “Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione;…

Disposizione che equivale ad un invito ai Governi a considerare nel dispositivo di trasposizione legislativa l’opportunità di legare la concessione di detrazioni per interventi di efficientamento energetico degli edifici anche ad un adeguato livello di competenza dell’operatore che installa il prodotto, meglio se certificando tale competenza.

Invito che, a seguito della pubblicazione della norma volontaria UNI 11673-1:2017 “Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della progettazione”, va esattamente nel senso di quanto più volte suggerito dalle principali associazioni di settore.

Richiesta che potrebbe avere sicuramente maggiore senso e possibilità di concreto seguito se fosse definita nei prossimi mesi pure l’annunciata parte normativa relativa alla qualifica degli installatori.

 

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