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Eco bonus 110%. Per false attestazione multe da 2 a 15 mila euro

Oltre alla sanzione pecuniaria ( o penale) , la non veridicità' dell'attestazione o asseverazione presentata comporta l'immediata decadenza dal beneficio ed il suo recupero

 

Ecobonus 110%Si prospetta un iter decisamente complicato per il “sofferto”  Dl Rilancio di cui si è annunciata la firma il 14 maggio, ma la sua pubblicazione sulla GU è avvenuta il 19 maggio (n°34) e già il giorno dopo , 20 maggio, il suo testo è stato oggetto di errata corrige.

Nel ricordare che dal 19 maggio scattano i 60 giorni previsti per la trasformazione in Legge del Dl recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, periodo oltre il quale l’applicazione delle misure indicate decadono automaticamente, ci limitiamo al momento a segnalare due aspetti.

Il primo è sostanzialmente formale perchè riferito alla riorganizzazione di alcuni capitoli normativi rispetto a quanto riportato nell’ultima bozza del testo.

Giusto per darne una indicazione l’articolo relativo agli “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” che innalzano al 110% le detrazioni eventualmente spettanti non è più il 128 ( come da bozza) ma è ora il 119.

Il secondo aspetto sul quale invitiamo a porre molta attenzione è sostanziale, perchè riguarda alcune delle parti non completate che avevamo segnalato a commento dell’ultima bozza del testo.

Si tratta delle misure sanzionatorie pecuniari e non  previsti per chi assevera false attestazioni di prestazione energetica (APE) così da permettere all’eccesso all’ecobonus del 110% che non è vero richiedere in tutti i casi l’innalzamento di 2 classi energetiche dell’edificio/unità abitativa (per rilevarlo è sufficiente leggere TUTTO il testo).

Sanzioni che  sono dettagliate nel comma 14 del già citato articolo 119.

Comma il cui testo riportiamo integralmente nella speranza che almeno su questo punto non possa “stimolare” pindariche interpretazioni.

14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni, e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attivita’ prestata.

La non veridicita’ delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”

Torneremo probabilmente molto presto a trattare di questo sofferto Decreto Legge in questo spazio e non solo in relazione all’innalzamento della detrazione al 110%.

Per analisi di dettaglio più approfondite sulle tante misure articolate e di estremo interesse pure per le aziende serramentistiche,  vi rimandiamo  alle pagine di “serramenti design e componenti.

(Edo Bruno)

 

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