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Avviati da ENEA controlli agevolazioni concesse a imprese energivore

Dato che si tratta di controlli che riguardano  il 100% delle imprese quelle i cui requisiti saranno stati verificati positivamente non riceveranno alcun riscontro in merito. Per le altre in mancanza di risposta entro il 30 giugno verrà comunicata la mancanza dei requisiti

Avviati da ENEA per l’anno di agevolazione 2025, i controlli documentali finalizzati alla verifica dei requisiti previsti dal D.M. 256 del 10 luglio 2024 per tutte le imprese energivore.

Controlli che ricordiamo sono previsti per tutte le aziende energivore.

In particolare, nel corso dei controlli viene verificato che le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazione risultino titolari di:

  • una diagnosi energetica conforme all’Art. 8 del D. Lgs. 102/2014, comunicata ad ENEA tramite caricamento sul Portale ENEA Audti102 ed in corso di validità alla data di presentazione della domanda tramite il portale CSEA;

o, in alternativa, di

  • un sistema di gestione conforme alla ISO 50001 (contenente una diagnosi energetica conforme all’allegato II del D. Lgs. 102/2014 comunicata ad ENEA attraverso il caricamento della stessa sul Portale ENEA Audit102);

Qualora nel corso dei controlli non sia stata rilevata sul Portale ENEA una diagnosi energetica caricata prima della data della domanda di agevolazione a CSEA, ENEA provvederà a comunicare all’impresa richiedente la mancanza di tale requisito dando alla stessa, entro 10 giorni solari, la possibilità di dare evidenza dell’esistenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione a CSEA, di tale diagnosi sul portale ENEA.

Trascorsi i 10 giorni solari, in assenza di risposte da parte delle imprese o in caso di risposte non chiarificatrici, ENEA comunicherà a CSEA, comunque entro il 30 giugno 2025, la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.

Una volta individuate le imprese aventi i requisiti per l’accesso alle agevolazioni, ENEA procederà poi all’estrazione di un campione del 3% delle diagnosi energetiche da sottoporre a controllo documentale, secondo la stessa procedura concordata con il MASE per i controlli ex D. Lgs. 102/2014.

Le imprese ricadenti in tale campione verranno avvisate tempestivamente via PEC  prima dell’inizio della fase di valutazione a campione delle diagnosi energetiche e alla conclusione della stessa.

La fase valutativa della suddetta documentazione caricata dalle imprese sul portale ENEA potrà prevedere anche una richiesta di integrazione alle imprese da parte di ENEA in caso di documentazione mancante o non chiara.

In tal caso le imprese dovranno inviare ad ENEA, entro dieci (10) giorni solari dalla richiesta, la documentazione mancante ad ENEA e tale documentazione sarà esaminata da ENEA al fine di valutare la conformità della diagnosi all’Allegato II del D. Lgs. 102/2014.

In caso di mancata risposta, o di risposta non chiarificatrice, alla Richiesta di integrazione da parte delle imprese, nei tempi prestabiliti, la diagnosi verrà considerata non conforme ed ENEA comunicherà a CSEA, entro il 30 giugno 2026, la non sussistenza dei requisiti per i seguiti di competenza.

L’analisi documentale sarà svolta, per ciascuna ragione sociale, sulla versione più aggiornata della diagnosi energetica il cui protocollo è stato comunicato dall’impresa a CSEA al momento dell’iscrizione per la richiesta dell’agevolazione per l’anno di competenza 2025.

Inoltre, per le sole imprese che, in relazione all’anno di competenza 2024, abbiano selezionato la condizione a) di cui all’Art. 4 del D.M. 256/2024, entro il 30 giugno 2025 ENEA procederà al controllo massivo dell’adempimento, verificando che l’importo dell’investimento realizzato nell’anno n (n+1 per le imprese di nuova costituzione che abbiano fatto richiesta di agevolazione per l’anno n) sia almeno pari ad un terzo dell’importo dell’investimento complessivo previsto per gli interventi di efficienza energetica, registrato al termine dell’anno n di agevolazione.

Al fine della determinazione del valore dell’importo dell’investimento complessivo, fa fede il valore precisato nell’analisi proposta in Diagnosi Energetica.

Per la fase dei controlli massivi condotto da ENEA sugli adempimenti della condizione a), nel caso si rilevasse incoerenza nei dati caricati dalle imprese sul portale ENEA Audit102, ENEA si riserva di richiedere a mezzo PEC integrazione o rettifica dei dati.

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