Decreto ministeriale

Ecobonus serramenti, dal 2021 necessarie prestazioni più elevate

Per avere accesso alle detrazioni relative ai serramenti dal 1 gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente rispettati i valori prestazioni minimi più restrittivi definiti dal Decreto Ministeriale Requisiti Minimi del 26-06-2015

Ecobonus serramenti, dal 2021 necessarie prestazioni più elevate

 

Indipendentemente dalla percentuale di detrazione ricercata (da ecobonus del 50% a superecobonus  del 110%), dal 2021 anche i serramenti impiegati per tali interventi dovranno avere prestazioni più elevate di quelle attualmente necessarie per poterne usufruire.

Nell’attesa che si definisca il quadro relativo a modalità e requisiti di applicazione del Superbonus del 110% sul quale si sta concentrando l’interesse di operatori e privati oltre a richiamare l’attenzione sull’introduzione di un prezzario che di fatto determinerà, nel caso di cessione del credito,  il costo “congruo” dell’intervento/prodotto per l’esecuzione dei lavori nel territorio di appartenenza per usufruire del 110%, ricordiamo che dal 1 gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente rispettati i valori prestazioni minimi più restrittivi definiti dal Decreto Ministeriale Requisiti Minimi del 26-06-2015.

Decreto che per i serramenti stabilisce , a seconda delle diverse zone, climatiche, i valori di trasmittanza termica minima indicati nel tabella di apertura.

Valori 2021 che  – come potete leggere direttamente- interessano le chiusure sia trasparenti che opache e dei cassonetti comprensive degli infissi.

Valori minimi più restrittivi che riguardano anche le strutture opache verticali, orizzontali, inclinate ( di copertura) ed i pavimenti verso l’esterno.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di seguito riportiamo testualmente la definizione che ne viene data:

“1.4.2 Riqualificazioni energetiche

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.

1.4.3 Deroghe 1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:

a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.

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