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Bonus facciate 90%. Chiarimenti su interpello UNICMI

L'Agenzia delle Entrate risponde a due interpelli sul Bonus Facciate inviati dall'Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti

Chiarimenti su interpello UNICMIMolto attiva nel cercare di aiutare il settore a risolvere i tanti aspetti dubbi relativi all’applicabilità degli incentivi, UNICMI rende noto che su suo interpello l’Agenzia delle Entrate  ha chiarito nella risposta n.289 che l’agevolazione del Bonus Facciate del 90% include anche il piano di calpestio dei balconi, la sostituzione delle vetrate perimetrali dei balconi e la ritinteggiatura dei relativi telai.

«Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi – premette l’AdE nella risposta fornita all’interpello – nella circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione inoltre spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione».

Fra questi, si includono anche questi interventi: «Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso».

visibilità facciata

L’Agenzia delle Entrate ha anche risposto alla richiesta di interpello mossa sempre da UNICMI, con risposta n. 296 del 1° settembre 2020, chiarendo che, per interventi su prospetti parzialmente visibili da strada pubblica (ad esempio edifici di forma tale che una delle sue facciate, anche se interna, è tuttavia visibile dalla strada, sia pure non completamente), il Bonus Facciate spetta totalmente all’intera facciata.

Si ricorda infatti che sono ammessi al Bonus Facciate unicamente gli interventi eseguiti sulle “facciate esterne”. Per “facciata esterna” si intendono tutti i prospetti dell’edificio (sia prospetto principale sia prospetti laterali), purché visibili dalla strada o dal suolo pubblico. Sono quindi esclusi gli interventi sui prospetti interni dell’edificio confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito tuttavia che «la valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello».

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