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Superbonus: facciate vetrate esterne fisse non sostituibili con muratura

A chiarirlo la risposta n. 521 a specifico interpello inviato all'Agenzia delle Entrate. Interpello nella quale che articolava il caso in cui in un condominio si intendevano  avviare " i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell'immobile, costituite in prevalenza da vetrate "non rimuovibili e che non possono essere aperte"

Anche le facciate vetrate esterne fisse di un edificio non sono sostituibili da pareti in muratura. A specificarlo la risposta n. 521 a specifico interpello inviato all’Agenzia delle Entrate.

Interpello nella quale che articolava il caso in cui in un condominio si intendevano  avviare ” i lavori per il rifacimento delle pareti esterne dell’immobile, costituite in prevalenza da vetrate “non rimuovibili e che non possono essere aperte”.

In particolare nel rilevare rilevare che ai fini del Superbonus non esiste una precisa definizione di “pareti opache” si chiede se la sostituzione delle predette facciate vetrate esterne fisse con una parete in muratura:

“possa rientrare tra le opere di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda che, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 34 del 2020, danno diritto ad una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute.”

Lapidaria la risposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che nello specifico rimarca quanto già esplicitamente dettagliato nel testo di legge, rilevando come:

“Sotto il profilo oggettivo, nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per «interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici Pagina 3 di 4 plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.».

Stante l’esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34 del 2020, esclusivamente alle «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» – e non anche ad altri elementi costituenti l’involucro edilizio – si ritiene che le spese sostenute per l’intervento descritto nell’istanza, di sostituzione della parete verticale dell’immobile costituita da vetrate con una parete isolante, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett.a), del decreto Rilancio.”

(immagine cortesia SuncoolDynamic)

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