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Serramenti: passaggio da Ecobonus a Superbonus se lavori non terminati

Nel caso in cui la pandemia abbia protratto il termine dei lavori di riqualificazione energetica dell'edificio per i quali si intendeva usufruire della detrazione del 50% previsto dall'Ecobonus, è possibile il passaggio al 110% introdotto dal Superbonus ampliando l'ambito di intervento anche ai serramenti a patto di rispettarne i requisiti richiesti

Sul possibile passaggio da Ecobonus a Superbonus dell’aliquota di detrazione prevista per gli interventi di efficentamento energetico dell’edificio, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto un nuovo chiarimento in risposta (n.571) a una domanda di interpello nella quale si fa presente che:

“…A causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli interventi sono stati posticipati ed eseguiti a partire dal mese di luglio 2020.

Per lo stesso motivo, anche i relativi pagamenti sono stati eseguiti successivamente al 1° luglio 2020. L’istante ritiene che tali interventi possano beneficiare del “Superbonus” quali interventi “trainanti” ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio).

Fa inoltre, presente che in data 5 agosto 2020, è stata aggiornata la SCIA, includendo quali interventi “trainati”, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione impianto fotovoltaico e sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione…”

Passaggio da Ecobonus a Superbonus che ha come ovvia premessa quella che i lavori di riqualificazione siano ancora aperti. Lavori che nello specifico si dichiara essere  iniziati a dicembre 2019 senza produrre  l’attestato di prestazione energetica della situazione ante intervento. Mancanza di APE ante intervento che rappresenta uno dei requisiti necessario per poter accedere al “Superbonus” del 110% e per la quale si richiede chiarimenti.

La riposta sul possibile passaggio da Ecobonus a Superbonus è molto articolata ed ha come necessaria premessa il dettagliato riepilogo di quanto

Produzione APE ante intervento

Nella risposta si fa presente come in merito alla modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento l’articolo 12 del D.M. 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) prevede che:

“Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007″.

Di qui il parere che:

” …fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l’A.P.E. ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.”

Passaggio da Ecobonus a Superbonus

Riguardo all’avvenuto aggiornamento della SCIA, per includere  quali interventi “trainati”, la sostituzione di finestre comprensive di infissi ed altri interventi viene specificato come con riferimento all’ammissione al Superbonus per tali interventi la circolare n.24/E del 2020 ha precisato che:

“La maggiore aliquota si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1 (…)”.

Requisiti tecnici che , ricordiamo,  sono anch’essi dettagliati nel paragrafo 3 della citata circolare n. 24/E  riprendendo quanto indicato nel decreto Requisiti rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 6 agosto 2020.

 

4 Commenti

  1. BUONGIORNO
    Ho interpellato la ditta , dice che fa fede la prenotazione come inizio lavori….e pronti a rilasciare una dichiarazione di inizio lavori !?..mah…. In alternativa posso usare il bonus casa?

    • Buongiorno,
      abbiamo l’impressione che si stia solo facendo molta confusione.
      Se si trattava di un intervento che poteva usufruire del Superbonus, perché indicato tra gli interventi trainati, anche per la sostituzione dei serramenti fa fede la dato d inizio e fine lavori dell’intero intervento complessivo, ma non ci è sembrato questo il suo caso avendo fatto riferimento alla sola sostituzione dei serramenti.
      Sull’offerta fatta dall’azienda che le ha venduto i serramenti di dichiararsi ora ” pronta a rilasciare una dichiarazione di inizio lavori …” le consigliamo di consultarsi con il suo commercialista e di rivolgersi ad un tecnico competente in materia per quanto riguarda la possibilità di fare rientrare la sostituzione dei serramenti in un eventuale Bonus Casa.
      Cordialmente

  2. salve
    ho acquistato in luglio 2020 infissi + tapparelle che mi hanno posato in novembre.il commercialista dice che non posso detrarre la spesa in quanto è entrato in vigore in ottobre il decreto RM ( che abbassa il valore di trasmittanza tecnica degli infissi detraibili) , ma io li ho prenotati e pagato l’acconto a luglio
    quando lo erano!!!! possibile?? e considera l’inizio lavori novembre ,quando sono stati posati ??
    grazie

    • Buongiorno,
      per avere diritto all’Ecobonus del 50% previsto per i soli serramenti e oscuranti, l’inizio dei lavori forzatamente coincide con quello della loro posa in opera.
      Come le ha fatto notare il suo commercialista il fatto che abbia versato un acconto diversi mesi prima è da questo punto di vista irrilevante.

      Cordialmente

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