Lavori

Corretta redazione verbale di collaudo dei serramenti. Come procedere

Consiste nel controllo, da parte di un soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell’esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto. Collaudo che anche nel campo dei serramenti assume notevole rilevanza

Corretta redazione verbale di collaudo dei serramentiAnche nel settore dei serramenti, il verbale di collaudo è un documento che assume notevole rilevanza ed allo scopo di evitare che i nostri lettori serramentisti incorrano in eventuali e successive contestazioni più avanti entreremo nel merito degli aspetti più delicati e proporremo un modello da utilizzare.

Prima, però, è importante sottolineare come, in generale, quello del collaudo è un tema molto articolato, non a caso esso, come riferimenti normativi trova due distinte discipline a seconda che si tratti di lavori commissionati dai privati oppure da Enti pubblici.

In merito alla prima, di natura privatistica, il codice civile fornisce agli articoli 1655 e ss. la regolamentazione dell’appalto privato, specificando che, le norme relative all’esecuzione e dunque alle operazioni di accertamento, si estendono anche agli affidamenti pubblici, pertanto costituendo una disciplina comune.

Per quanto concerne la seconda, la normativa cardine è dettata dall’articolo 102 e successivi del codice dei contratti pubblici, oltre che dagli art.li 215 e seguenti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, quale decreto attuativo in attesa del nuovo regolamento unico (leggi Nota 1).

In base al comma 3, art 102 del codice citato, ai fini del compimento del collaudo nelle procedure pubbliche è indispensabile il verbale di collaudo provvisorio da emettersi entro il termine di sei mesi dal fine lavori, mentre, qualora si tratti di lavori complessi individuarti mediante decreto del MIT, la scadenza è prorogata massimo ad un anno (leggi Nota 2). Il mancato rispetto di questi termini comporta una responsabilità dell’Amministrazione committente, quando il ritardo non è provato da cause ad essa non imputabili.

Al contrario l’esecutore, potrà agire per il pagamento del saldo e del risarcimento dei danni, dimostrando che l’evento è dipeso da inerzia della P.A., ovvero dall’assenza di eventi che giustifichino tale omissione avvenuta dopo la predetta scadenza, dando luogo ad inadempimento.

Funzionalità e differenze con accettazione

Il collaudo consiste nel controllo, da parte di un soggetto appositamente incaricato e dotato della necessaria competenza tecnica, dell’esatto adempimento, ad avvenuta ultimazione dei lavori, delle obbligazioni assunte dall’appaltatore con il contratto. In realtà di sovente, questa pratica viene confusa con l’accettazione, soprattutto se il lavoro è assegnato ad un privato. Per tale ragione occorre distinguere i due istituti.

La Cassazione nella pronuncia n. 12981 del 2002, ha stabilito che il collaudo è un atto diverso dall’accettazione, in quanto consiste in quel negozio giuridico bilaterale, avente funzione di accertamento, che per prassi viene svolto da un tecnico incaricato.

L’atto è rappresentato da una dichiarazione finale con cui si riconosce che l’opera è stata compiutamente eseguita o meno a regola d’arte, all’esito di una previa verifica ai sensi dell’art. 1665, 3° comma, c.c. (leggi Nota 3).  Ne discendono importanti effetti: il diritto di esigere corrispettivo, il riconoscimento della regola d’arte dell’opera ed il passaggio del rischio dall’appaltatore al committente con esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera. Dunque assolve ad uno scopo liberatorio per l’appaltatore.

L’accettazione invece, consiste in un atto unilaterale nel quale il committente manifesta all’appaltatore la sua completa condivisione dell’opera e la accetta nella sua globalità. Essa può essere anche tacita, infatti di recente è stato stabilito che: “l’atto esige che il committente esprima il gradimento dell’opera, anche per fatti concludenti”. (leggi Nota 4)

Altra precisazione è che entrambi gli atti descritti, non si esauriscono nella semplice “presa in consegna dell’opera”. Il collaudo se ne distingue poiché si concretizza in una manifestazione di volontà, tramite la quale il committente dichiara di accogliere la prestazione, salvo quest’ultimo non compia atti incompatibili con la volontà di accettarla o di accettarla con riserva (leggi Nota 5).

Allo stesso modo, la presa in consegna dell’opera, non equivale ad accettazione senza riserve o tacita pur in difetto di verifica, ex art. 1665, comma 4, c.c., ma occorre stabilire di volta in volta se: “nel comportamento delle parti siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l’opera senza riserve”, come sancito dalla Suprema Corte. (Cassazione, Sez. II, 12 luglio 2004 n. 12829).

 Esempio di corretta redazione del collaudo

Come accennato in apertura per i serramentisti il verbale di collaudo è un documento che assume notevole rilevanza. Una volta concluse le operazioni di verifica dei lavori, per evitare eventuali e successive contestazioni, segnaliamo  alcune accortezze da rispettare per agevolare la redazione di un verbale di collaudo, affinché risulti il più possibile completo e preciso.

A tal fine, di seguito riportiamo un elenco abbastanza esaustivo delle voci da includere nel documento quando oggetto del lavoro è una finestra.

Nell’atto si scriverà la seguente dicitura: “Alla presenza del sig. … è stato eseguito il collaudo funzionale dei serramenti installati presso l’immobile sito a … in via … n° …, verificando quanto segue: Corretto fissaggio dei telai e sigillatura; Montaggio cappette scolo acqua e coperture cerniere (ove previsto); Corretta apertura e chiusura di tutti gli elementi; Corretto allineamento delle parti; Corretto funzionamento dell’anta ribalta e micro ventilazione (ove previsto); Corretto funzionamento delle lamelle orientabili (solo per persiane orientabili); Assenza di difetti superficiali del prodotto (graffi, ammaccature, difetti di verniciatura); Assenza di spifferi d’aria (su finestre); Corretto montaggio di eventuali coprifili/mostre di rifinitura; Assenza di danneggiamenti a parti d’opera adiacenti all’infisso; Corrispondenza di forma, modello e colore rispetto all’ordine. La ditta rimane in ogni caso responsabile dei difetti di conformità che dovessero manifestarsi a seguito del normale e corretto utilizzo degli stessi”.

Di frequente, non basta scrivere e far sottoscrivere al committente un semplice verbale, per poter dormire sonni tranquilli, poiché l’omissione di talune componenti o la riscontrata assenza di difetti visibili non rilevati al momento del sopralluogo (anche in presenza dei tecnici), può rivelarsi non sufficiente a scongiurare il rischio di una contestazione.

Laddove poi, si tratti di portoni blindati, il testo sarà il seguente: “Corrispondenza di forma, modello e colore rispetto all’ordine; Corretto fissaggio dei telai; Corretta apertura e chiusura di tutti gli elementi; Corretto allineamento delle parti; Corretto montaggio del maniglione esterno e della maniglia interna; Corretto funzionamento della serratura elettrica (con chiave, maniglia e citofono);

Corretto funzionamento del chiudiporta; Assenza di difetti superficiali del prodotto (graffi, ammaccature, difetti di verniciatura); Assenza di danneggiamenti a parti d’opera adiacenti all’infisso”. Nel verbale di collaudo serramenti viene riportato il luogo e la data di installazione, il numero commessa e il nome cliente”.

Questo importante documento, attesta la corretta esecuzione della posa in opera collaudata in presenza del committente lavori o chi per lui nell’immobile indicato e deve recare la data di collaudo e quella di fine lavori (indispensabile per l’invio dei documenti all’Enea).

Inoltre, deve indicare la marcatura CE dei serramenti ed il modello. Infine, il verbale viene firmato dal responsabile della posa in opera e dal cliente, nonché conservato in una cartellina, le cui copie, sottoscritte da ambo le parti, vanno accuratamente archiviate.

(Paola Cavagni)

Note

  1. Nel suddetto atto avrebbe dovuto confluire il Decreto del MIT, n. 49 del 07.03.2019, tuttora ancora non emesso.
  2. La norma specifica che il verbale ha: “carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine”.
  3. Cassazione, sentenza n. 49 del 1998.
  4. Cassazione, sentenza n. 4051/2016.

5. Tale procedimento di verifica consiste nel complesso di operazioni materiali volto all’accertamento della corretta esecuzione dell’opera appaltata.

3 Commenti

  1. buon giorno,ho comprato casa e con il 110 sono riuscito a fare il cappotto ,gli infissi e i pannelli solari. ll geometra della ditta che ha preso il 110 ha sbagliato le misure dei marmi che poi io ho comprato ed installato. ora la ditta vuole riempire lo spazio vuota che è rimasto tra il serramento e il marmo ,che risulta più corto con del cemento. posso chiedere la sostituzione dei marmi.
    grazie

    • Buongiorno,
      confidando che la problematica coinvolga i davanzali del vano finestra e che questi erano dovutamente inseriti nel computometrico definito dal tecnico asseveratore, ci è molto difficile comprendere per quale motivo si sia proceduto all’acquisto diretto da parte del committente. Essendo comunque competenza del tecnico asseveratore definire come meglio risolvere le eventuali non conformità rilevate negli interventi definiti che accedono al Superbonus , sarà suo compito decidere, sotto la sua responsabilità, quale soluzione adottare.
      Cordialmente

  2. Descrizione perfetta,il mio problema è che l’installazione degli infissi è stata effettuata non correttamente, tra il telaio dell’infisso e la muratura 5cm,riempiti con schiuma.Come mi devo comportare,collaudo mai avvenuto

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