decreto legislativo

Qualifica posatori serramenti: sempre in attesa del decreto MiSE

Nonostante l'importanza che quanti effettuano l'installazione di prodotti e sistemi per efficentamento energetico degli edifici siano qualificati, siamo ancora in attesa del decreto MiSE contenete la definizione dei requisiti di professionalità e competenza richiesti agli operatori

Qualifica posatori serramenti: sempre in attesa del decreto MiSE

Al oltre un anno dal recepimento, avvenuto d’urgenza, della Direttiva UE 844/2018  sul  riconoscimento dell’obbligo di qualifica della competenza e professionalità anche per chi effettua la posa in opera dei serramenti, siamo sempre in attesa dell’emanazione del previsto decreto legislativo da parte del MiSE. Decreto legislativo nel quale, lo ricordiamo, dovranno essere stabiliti anche i requisiti relativi agli:

“… operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessita’ di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti….

Decreto per la qualifica degli installatori decisamente importante considerando il fatto che esso assume rilevanza d’obbligo anche per le modalità ed acquisizione del diritto all’erogazione degli incentivi indicati dal Dl 192 del 2005 al cui articolo 4-ter comma 1 è stato aggiunto il comma 1-bis.

Comma che come depositato  presso il Senato della Repubblica nel Dossier n. 217 in relazione agli  strumenti finanziari ed ai meccanismi pubblici di sostegno all’efficienza energetica negli edifici fa particolare riferimento proprio al nuovo comma 1-bis nell’articolo 4-ter per cui gli incentivi pubblici “volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

1) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

4) una diagnosi energetica;

5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica, viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l’adeguata competenza, considerando tra l’altro il loro livello di formazione professionale.

Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti… ”

Decreto MiSE contenete la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia il cui testo dovrà poi essere recepito dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Presidente della Repubblica che sentito il parere del Consiglio di Stato dovrà pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta di emanazione.

 

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