Comunicazione

Covid -19: definizione agevolata per le comunicazioni d’irregolarità

Rivolta a soggetti con e senza partita IVA, l’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.

Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento (Prot.n.275852/2021) del Direttore Ernesto Maria Ruffini con le disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) che ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Agevolazione che consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente.

Soggetti beneficiari definizione agevolata

“Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA – si legge nel provvedimento – si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020…

…Per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021. L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.”

Comunicazione che si conclude specificando che i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021.

Tuttavia viene specificato che: ” nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine… l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.”

 

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