Dal 28 marzo le disposizioni del DL Sostegni Ter sono divenute la Legge n.25/2022 e con esso le disposizioni anti frode. Decreto il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la n.73 che abbiamo anche dettagliato sullo di febbraio di marzo di “serramenti design e componenti“. Testo che, con modifiche, riprende al suo interno le misure del DL 13/2022.
Nel testo di legge le misure di contrasto alle frodi ( anti frode) nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche vengono articolate nell’Art. 28 e 28-bis. Nell’Art. 28 sono dettagliate le disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter ) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis), mentre nell’Art. 28-bis vengono articolate le ulteriori disposizioni sanzionatorie soprattutto a carico del tecnico asseveratore (commi 2-a e 2-b).
Riassumendo quanto indicato dall’Art. 28:
qualora il contribuente non usufruisce direttamente delle detrazione, le cessioni permesse salgono a 3 (2 dopo la prima), ma solo per banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022;
per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. “sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente”.
Riassumendo quanto indicato dall’Art. 28-bis:
il tecnico abilitato che nella compilazione dell’asseverazione/attestazione riporta informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione (“ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”), è punibile con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 50.000 a 100.000 euro. Pena ulteriormente aumentata “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri”;
per ciascun intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il tecnico deve stipulare una assicurazione con massimale pari all’importo dell’intervento oggetto di attestazione o asseverazione.