Legge

Misure anti frode agevolazioni edilizia (e non) diventate legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Sostegni Ter il cui testo non presenta variazioni per quanto riguarda le misure anti frode, modalità e numero delle cessioni del credito ammesse e l’inasprimento delle responsabilità a carico dei tecnici asseveratori

 

Misure anti frode agevolazioni edilizia (e non) diventate legge Dal 28 marzo le disposizioni del DL Sostegni Ter sono divenute la Legge n.25/2022 e con esso le disposizioni anti frode. Decreto il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la n.73 che abbiamo anche dettagliato sullo di febbraio di marzo di “serramenti design e componenti“. Testo che, con modifiche, riprende al suo interno le misure del DL 13/2022.

Nel testo di legge le misure di contrasto alle frodi ( anti frode) nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche vengono articolate nell’Art. 28 e 28-bis. Nell’Art. 28 sono dettagliate le disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1-bis, 3 e 3-ter ) e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3-bis), mentre nell’Art. 28-bis vengono articolate le ulteriori disposizioni sanzionatorie soprattutto a carico del tecnico asseveratore (commi 2-a e 2-b).

Riassumendo quanto indicato dall’Art. 28:

qualora il contribuente non usufruisce direttamente  delle detrazione, le cessioni permesse salgono a 3 (2 dopo la prima), ma solo per  banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022;

per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. “sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente”.

Riassumendo quanto indicato dall’Art. 28-bis:

il tecnico abilitato che nella compilazione dell’asseverazione/attestazione riporta informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione (“ovvero attesta falsamente la congruità delle spese”), è punibile con la reclusione da due a cinque anni e con una multa da 50.000 a 100.000 euro. Pena ulteriormente aumentata “se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri”;

per ciascun intervento comportante   attestazioni   o asseverazioni, il tecnico deve stipulare una assicurazione con massimale pari all’importo dell’intervento oggetto di attestazione o asseverazione.

 

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