Applicabile, con comunicazione prima cessione dal 1 maggio, l’annunciato aumento a 3 cessioni soprattutto per banche, finanziarie, assicurazioni dei crediti acquisiti dalle imprese attraverso lo sconto in fattura/cessione del credito, e operative le pensanti sanzioni anti fronde per i tecnici abilitati alle asseverazioni confermando così l’assenza di qualunque riferimento alle responsabilità del general contractor.
Misure che se da un lato sbloccano le transazioni tra banche/finanziare autorizzate per la cessione dell’eccedenza il limite stabilito per l’acquisizione diretta di tali crediti dalle imprese, dall’altro rischiano di rendere estremamente difficile trovare un tecnico asseveratore disponibile nei tempi necessari ad ultimare i lavori di efficentamento energetico/messa in sicurezza dell’edificio
Ad articolare tali misure è il DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13 ” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonche’ sull’elettricita’ prodotta da impianti da fonti rinnovabili ” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.47 del 25-02-2022
Sono contenute negli articolo 1 e 2. Il primo (art.1) denominato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” dettaglia le nuove modificazioni riguardo la cessione dello sconto in fattura e la cessione dei crediti.
Art 1 – 3 cessioni sconto in fattura
Per lo sconto in fattura viene (lettera a) disposto che:” …per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia...”
Art.1 – 3 cessioni credito acquisito
Per la cessione del credito acquisito dalle imprese (lettera b) viene disposto che:”…per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia …”
Art.1- Introduzione codice identificativo univoco
Oltre a definire le modalità per le 3 cessioni ora ammesse, nel testo il decreto viene poi specificato che: “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022...”
Art. 2 – Fino a 5 anni di galera per gli asseveratori
Definite le nuove disposizioni per la cessione dello sconto in fattura e dei crediti acquisiti per gli interventi edilizi incentivati dai bonus e ad essi collegati ( Superbonus, Bonus facciate, Ecobonus, Bonus Casa/ristrutturazione, ecc), all’art 2. il testo dettaglia le “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche“.
Misure che come espressamente dichiarato non fanno riferimento ai soli incentivi in edilizia i cui profili di responsabilità sono definiti (comma 2 lettere a e b) apportando le seguenti modificazioni all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 :”.…a) dopo il comma 13 -bis è inserito il seguente: «13 – bis .1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1 -ter , lettera b) , espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata….”
Art.2 – Assicurazione massimali per ogni intervento
Tecnico abilitato alle asseverazioni ora obbligato a stipulare un contratto di assicurazione per ogni intervento asseverato di importo pari al costo totale dell’opera.
A stabilirlo la lettera b che recita:”... al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni…”