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Crediti bonus, salgono a 3 le possibilità di cessione ma solo per banche e finanziarie

Confermata l'avvenuta approvazione anche del decreto legge che porta a tre le possibilità ammesse di cessioni dei crediti relativi ai bonus in edilizia . Cessioni che avranno un codice identificativo per il loro tracciamento. Non ben chiariti ancora i profili di responsabilità

Per i crediti relativi ai bonus in edilizia le possibilità di cessione salgono a tre da una, oltre quella originaria, fino ad oggi permesso ed avranno un codice identificativo per il loro tracciamento.

Oltre al decreto energia il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’economia e delle finanze Daniele Franco e della transizione ecologica Roberto Cingolani ha infatti approvato anche il decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Nuovo decreto legge denominato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” attraverso il quale si è deciso di interviene “...per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso.”

Nell’attesa di leggere il testo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso ufficialmente noto dalla Presidenza del Consiglio che la disposizione prevede la possibilità di cessione del credito per tre volte e “...solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

A tale scopo verrà introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Meno chiari i necessari profili di responsabilità nel caso di frodi.  In merito si continua a fare ufficiosamente riferimento a novità a “carico” del solo professionisti asseveratore  “… che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata….”

Aumento della responsabilità che rischia di rendere di fatto deflagranti i già gravi problemi esistenti relativi alle rilevazioni/segnalazioni delle non conformità.  Maggiori dettagli e la necessaria sicurezza sui contenuti del provvedimento si potranno avere solo a seguito della pubblicazione del testo sulla gazzetta ufficiale.

 

 

 

 

 

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