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Credito incentivi edilizi, cessionari e “ripensamenti” non consentiti

Con la risposta all'interpello n. 358/2022 l'Agenzia delle Entrate entra nel merito di un aspetto divenuto molto importate a causa delle difficoltà di cessione dei crediti acquisti a seguito di lavori edilizi incentivati

 

Credito incentivi edilizi, cessionari indicati e "ripensamenti" non consentiti Il ripristino dell’ammontare del credito già parzialmente fruito dall’azienda tramite riversamento all’Erario non è contemplato eccezion fatta nel caso in cui il credito risulti fruito in modo non corretto.

“…Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate
spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari...”.

 

È quanto viene indicato nella risposta data dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 358/2022 in merito ad un aspetto divenuto molto importate a causa delle difficoltà di cessione dei crediti acquisti a seguito di lavori edilizi incentivati.

Nello specifico si fa riferimento al credito del 110% previsto dal Superbonus di cui un’azienda riferisce di avere acquisito il diritto.

Importo del quale  dichiara di averne utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022 e la impossibilità di cedere il residuo credito agli istituti bancari e/o assicurativi contattati  a causa del loro rifiuto di acquisire crediti già parzialmente parzialmente in compensazione.

Di qui l’avanzata richiesta della possibilità o meno di poter ricostituire l’originario credito spettante nelle convinzione che una volta ripristinato l’ammontare originario, sarebbe possibile  concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.

Interpretazione di decisamente respinta dall’Agenzia in quanto non applicabile quanto disposto dal comma 1-quater dell’articolo 121 (introdotto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), secondo cui “I  crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7 […]”.

 

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