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30% lavori per Superbonus. La Commissione spiega come dimostrarlo

La Commissione raccomanda la redazione di apposita dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa

0% lavori per Superbonus. La Commissione spiega come dimostrarloAnche  a seguito delle differenti “interpretazioni” circolanti su come dimostrare l’avvenuto raggiungimento del 30% dei lavori che comprendono interventi oggetto di detrazione del 110% la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58 e delle relativa linee guida è tempestivamente intervenuta dettagliando come procedere.

Il 30 settembre, infatti, è scaduto il temine previsto per la possibilitĂ  di fruire, per gli edifici unifamiliari e unitĂ  funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, della detrazione del 110% prevista dal Superbonus e relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Concessione subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Con riferimenti al comma 8-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, la Commissione consultiva a specificato quanto segue:

“La Commissione, visto quanto giĂ  richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrĂ  fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione.

Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.”

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