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Superbonus per gli edifici/unità unifamiliari: a fine mese rispetto obbligo 30% dei lavori

Importante ricordare che nella percentuale del 30% da raggiungere entro il 30 settembre possono rientrare anche i lavori relativi sia ad interventi con incentivo diverso dal Superbonus 110% sia lavori per i quali non è prevista alcuna tipologia di detrazione

Iniziato il mese entro il quale per continuare ad avere accesso al Superbonus per gli edifici/unità unifamiliari bisognerà soddisfare l’obbligo di avere ultimato a fine mese almeno il 30% dei lavori cosi come indicato dall’art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), del Decreto legge n. 50/2022 che ha definito “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Articolo 14 che prevede quanto segue:

“Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».

Importante sottolineare che nella percentuale del 30% dei lavori indicata per continuare ad avere accesso al Superbonus per gli edifici/unità unifamiliari  possono rientrare anche i lavori relativi sia ad interventi con incentivo diverso dal Superbonus 110% (quale per esempio Bonus Casa)  sia lavori che per i quali non è prevista alcuna tipologia di detrazione.

Ricordiamo che sempre attraverso l’art. 14 si è intervenuti pure sulle modalità di cessione del credito. Infatti al punto 2 si legge:

…alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali e’ esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, e’ consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facolta’ di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle societa’ appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta’ di ulteriore cessione» ...”

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