circolare

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Chiarimenti AdE su novità

Ad articolarle è la circolare n. 33/E  nella quale vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito alla Comunicazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la circolare sulle novità che hanno interessato la cessione e lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in Legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

Ad articolarle è la circolare n. 33/E  nella quale vengono in particolare forniti chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti.

Con l’occasione vengono inoltre date istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Si stratta quindi di una circolare molto articolata ( si sviluppa su 34 pagine) e come accennato tra i tanti aspetti trattati (perlopiù relativi a ritardi ed errori formali/sostanziali) fornisce chiarimenti sia con riferimento alla disciplina della responsabilità solidale relativa a cessione e  sconto in fattura dei bonus edilizi, sia sulle modalità di comunicazione del SAL (stato avanzamento lavori).

Sconto in fattura dei bonus edilizi

In merito ai chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta la circolare elenca diverse circostanze.

E sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), fornisce una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Da evidenziare come facendo esplicito riferimento alle  criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario  ribadito:”...che l’Agenzia delle entrate è estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti. Ciò comporta che l’Agenzia, tra l’altro, non può:  sostituirsi al cessionario che non effettui l’accettazione o il rifiuto del credito; intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.

Ciò premesso, qualora un contribuente ritenga che sia stata inviata, a suo nome, in qualità di titolare della detrazione e senza il suo consenso, una Comunicazione di cessione del credito (o sconto in fattura), deve anzitutto denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria…“.

Stato avanzamento lavori

Nell’articolare le modalità di compilazione d invio della comunicazione  sullo stato di avanzamento lavori (SAL) nel paragrafo relativo a “Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari”  viene espressamente preso in considerazione il rispetto dell’obbligo di ultimazione del 30% dei lavori al 30 settembre.

In proposito si legge:”... le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30 per cento considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione. Qualora alla predetta data del 30 settembre non siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione nella misura del 110 per cento spetta con riferimento alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (così come stabilito dai commi 1 e 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).

Essendo facoltà (e non obbligo) per le persone fisiche includere nel computo anche i lavori non oggetto del Superbonus, il raggiungimento al 30 settembre della percentuale del 30 per cento dell’intervento ammesso al Superbonus rende superfluo includere nel predetto computo anche i lavori non agevolabili…“.

Testo che nel proseguo indica quanto segue:” .... ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo...”

 

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