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Conversione Dl Cessione bonus riprende richieste filiera. Nulla per sblocco crediti incagliati

Con l’avvenuta approvazione alla Camera dei Deputati del testo di conversione in Legge la disposta cancellazione dell’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito per i Bonus edilizi disposta dal Dl N.11 si appresta a diventare definitiva con alcune modifiche che riconoscono le specificità dell’opzione negli interventi in edilizia libera

Conversione Dl Cessione bonus riprende richieste filiera. Nulla per lo sblocco creditiCome era prevedibile, sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica  il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo del disegno di legge n.636 di conversione con modificazioni del Dl n. 11/ 16 febbraio 2023 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020”.

Decreto il cui testo modificato (con l’aggiunta di 5 commi) da un lato di fatto non dispone alcuna modifica dei tempi di concessione ne contiene le più volte promesse efficaci misure destinate a sbloccare la difficile situazione determinata dai “crediti incagliati”; dall’altro  le modifiche apportate al testo danno parziale risposta ad alcune richieste di emendamento urgente sollecitate dalle associazioni della filiera contenute nella lettera inviata il 27 febbraio al Viceministro dell’Economia e delle  Finanze , on. Maurizio Leo, ed alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Richieste parzialmente soddisfatte da quanto indicato dal comma 3 dell’Art. 2 “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali” che dispone, accorpandole, specifiche deroghe per gli interventi non rientranti nel Superbonus. Comma di cui riportiamo la parte di testo di interesse rimandandovi al prossimo numero per gli ulteriori tanti approfondimenti sulle ulteriori misure introdotte.

…Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

  1. a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  3. c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo…”

Come si legge in commento:

la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (lettera a); per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta dalla Camera dei Deputati, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lettera b)…”

 

 

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