Detrazioni

    Incentivi edilizi, dopo tante parole si torna al 2019

    Con l'avvenuta pubblicazione del decreto legge urgente n.39, diviene operativa la cancellazione dell'opzione cessione del credito/sconto in fattura per tutti gli incentivi edilizi che la prevedevano. Unica deroga per le aree terremotate ma a condizione che l'importo complessivo non superi i 400 milioni. Entro il 4 aprile l'Agenzia delle Entrate dovrà chiudere il monitoraggio relativo alle rate residue degli incentivi concessi e ceduti

    Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale N.75 del 29 marzo il testo del DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39 con cui, inaspettatamente, il Governo è ancora intervenuto sui bonus edilizi stabilendo la definitiva cancellazione dell’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito, cancellazione divenuta operativa a partire dal 30 marzo.

    Dopo le ripetute promesse fatte in campagna elettorale sul suo mantenimento  e le tante parole spese per rassicurare associazioni e operatori del settore su una eventuale rimodulazione morbida della misura anche in funzione delle necessità imposte dalla direttiva EPBD di fatto, e senza alcun preavviso o consultazione preventiva, si è deciso di tornare al 2019.

    Le uniche deroghe previste dall’articolo 1 del testo il decreto “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche’ relative all’amministrazione finanziaria”  riguardano gli “immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016..”.

    Deroga alle disposizioni sugli incentivi edilizi che trova applicazione “.. nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.”

    Come chiaramente riportato nel testo:” Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) siano gia’ iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia’ stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non e’ prevista la presentazione di un titolo abilitativo.”

    Ricordando che a fine anno scadono anche i principali incentivi edilizi esistenti prima del Superbonus (Bonus Casa, Ecobonus, Simabonus, ecc) nuovi dubbi sul possibile rinnovo li alimenta  quanto  disposto (con evidente urgenza) dall’articolo 2 comma 2 : “Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, e’ consentita entro il 4 aprile 2024”.

    Il testo che dispone la definitiva cancellazione dell’opzione dello sconto in fattura/cessione del credito dagli incentivi edilizi dovrà ora essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento e potrebbe essere quindi soggetto a modifiche.

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