Fisco

Nuovo “Redditometro” con efficacia retroattiva al 2016

L'indicata retroattività dell'accertamento induttivo definita dal nuovo decreto ministeriale "Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche" non può che determinare potenziali situazioni paradossali perché dovrà essere sempre il contribuente a dimostrare di non aver speso quanto stabilito dai valori induttivi imputati

Nuovo "Redditometro" con efficacia retroattiva al 2016Art. 5

Efficacia.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016…”

Questo l’articolo di chiusura del nuovo decreto ministeriale “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” pubblicato sulla G.U. n 116 del 20 maggio 2024 che modifica il DM 24 dicembre 2012 meglio noto come “Redditometro”, i cui profili di criticità legati all’accertamento anche tramite l’applicazione dei valori medi ISTAT avevano immediatamente indotto il Garante della privacy a rilevare come tali valori medi potevano  risultare potenzialmente molto imprecisi se attribuiti a un singolo individuo, oltre che eccessivamente invasivi della sfera privata dei contribuenti e per tale motivo era stato richiesto di escludere dal redditometro tutte le spese il cui calcolo si basava unicamente sulle medie ISTAT.

Criterio poi sospeso dall’art.10 il dl n. 87 del 12 luglio 2018 che ne aveva disposto l’inefficacia per gli anni successivi al 31 dicembre 2015.

Nel ricordare che la “Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche” articola un sistema che dovrebbe consentire all’Amministrazione finanziaria di determinare in maniera induttiva il reddito complessivo del contribuente in base alla capacità di spesa, il nuovo redditometro definisce oltre 50 elementi indicativi elencati nella tabella A (dal costo del parrucchiere, alle spese mediche, dal costo dei trasporti pubblici a quello dei giocattoli)  suddivise in diverse categorie.

Elementi indicativi che: “…se non direttamente accertabili  attraverso l’anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria” possono essere determinati attraverso i valori (di soglia o medi) indicati da ISTAT.

Senza entrare nel merito della determinazione di tali valori (la cui metodologia di rilevamento è stata recentemente aggiornata secondo i nuovi criteri comunitari), la retroattività dell’accertamento induttivo indicata dal nuovo “Redditometro” non può che determinare potenziali situazioni paradossali perché dovrà essere sempre il contribuente a dimostrare di non avere speso quanto imputato anche o soltanto sulla base di tali valori statistici; fatto che a distanza di tanti anni può rivelarsi impossibile da documentare in corso di contraddittorio sulla minore spesa effettiva dichiarata; e se anche lo fosse non è comunque da escludere che la documentazione prodotta venga ritenuta sufficiente.

Vero è che il comma 7 dell’art.1 recita: “In ogni caso l’ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacita’ contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore“, ma a distanza di anni dalla dichiarazione dei redditi presentata non è aprioristicamente da escludere che tali informazioni possano venire ritenute “giustificative” di solo una parte delle spese effettivamente sostenute.

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