Incentivi

    Maxi deduzione del 120% nuove assunzioni. Pubblicato il decreto attuativo

    Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni hanno a disposizione i restanti mesi dell'anno per chiedere di beneficiare, alle condizioni indicate, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso si rilevi un effettivo incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta.

    Decreto attuativo MEF deduzione del 120%A distanza di quasi 6 mesi dall’avvenuta pubblicazione sulla GU del D.legs 30 dicembre 2023, n. 216Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” il MEF ha provveduto a rilasciare il relativo decreto attuativo che oltre alla riduzione delle aliquote Irpef, prevede  per il solo 2024 una maxi deduzione del 120% del costo del lavoro per le aziende che realizzino assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato.

    Sgravio  che sale al 130% se si assumono lavoratori fragili: disabili, donne con almeno 2 figli, giovani ammessi agli incentivi sull’occupazione.

    Importante ricordare come il comma 3 dell’articolo 4 del decreto attuativo stabilisce che :”

    Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato di cui al comma 1, nonché del calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, fermo restando il rispetto della condizione di cui al comma 2:

    a) non rilevano i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o rami d’azienda, sia ai sensi dell’articolo 1406 del Codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l’incremento occupazionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera valgono, altresì, in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio dello Stato italiano che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico;

    b) nei casi di cui alla lettera a), i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rilevano sia per il dante causa sia per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;

    c) non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168-ter del TUIR; si applicano le disposizioni della lettera b) nel caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata all’estero che hanno svolto precedentemente l’attività presso la casa madre residente;

    d) non si tiene conto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023; e) si tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell’ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

    f) i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;

    g) i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale...”

    Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni hanno quindi a disposizione i restanti mesi dell’anno per chiedere di beneficiare, alle condizioni indicate, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso si rilevi un effettivo incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al 2023.

    Deduzione del 120% che, ribadiamo, sale di un ulteriore 10% se  riguardante categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela quali: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

    LASCIA UN COMMENTO

    Inserisci il tuo commento
    Inserisci il tuo nome