Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022 del D.l denominato “Taglia Prezzi” così come modificato dal Parlamento, è divenuto definitivamente obbligatorio quanto previsto in merito all’obbligo SOA per le imprese edili che effettuano lavori in regime di Superbonus per importo lavori superiore ai 516mila euro.
Obbligo SOA che dovrà essere rispettato a far data dal 1° gennaio 2023. Entro tale data le imprese edili dovranno dimostrare di avere fatto almeno richiesta agli enti preposti alla certificazione.
Dimostrazione per la quale fino al 30 giugno 2023 per le imprese edili che effettuano lavori in regime di Superbonus d’importo superiore ai 516mila euro sarà sufficiente dimostrare di avere fatto richiesta di avvio del procedimento di attestazione SOA agli enti certificatori.
Possibilità che non potra essere più accettabile dal 1° luglio 2023, data dalla quale l’impresa edile dovrà obbligatoriamente avere ottenuto la certificazione SOA per poter prendere in carico lavori in regime di Superbonus di importo superiore ai 516mila euro. Importo che in regime di appalti pubblici corrisponde alla classificazione 2.
Ricordiamo infatti che ad oggi l’attestazione SOA è un certificato che prevede una classificazione di importi la cui richiesta è pressoché limitata agli appalti pubblici allo scopo di comprovare in sede di gare pubbliche di appalto la capacità dell’impresa di sostenere (direttamente o in subappalto) ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00.
Rilasciato da organismi preposti e supervisionati dall’Ente di anticorruzione (A.N.A.C.), l’attestazione SOA permette di accedere alle gare di appalto per tipologie diverse di attività associate in categorie.
Per l’ottenimento dell’attestazione l’impresa deve avere dei requisiti particolari (economici-finanziari e tecnico-organizzativi) che danno la possibilità di attestare l’impresa in categorie e classifiche idonee alle proprie capacità aziendali.
La certificazione ha 5 anni di validità e prevede, entro il terzo anno dal rilascio, la verifica da parte di ente terzo del mantenimento dei requisiti; tre mesi prima della scadenza del termine triennale l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale.