Come ripetutamente segnato in questi mesi dal 18 febbraio 2013 scatta l’obbligo di sostituire i maniglioni antincendio privi di marcatura CE sulle vie di esodo. In quella data è terminata infatti la proroga di 24 mesi prevista all’interno del Decreto 6 dicembre 2011”‘Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” il cui testo era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2011. In precedenza il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non muniti di marcatura CE, collocati sulle porte delle vie di esodo, era stato infatti fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 18 febbraio 2011. Ricordiamo che quel testo all’art. 5 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio” prevedeva che “…I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività’ che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Disposizioni che rimangono inalterate avendo in successivo testo di proroga dei termini fissato solo e semplicemente una nuova data ultima per la sostituzione ma in alcun modo variato quanto sancito dal D.M. 3 Novembre 2004.