Allargamento UE

Ingresso Croazia nella U.E., chiarimenti su norme doganali transitorie

Puntualizzazione in relazione alla prova dello status UE e all'origine delle merci

In relazione all’avvenuta adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sui riflessi di carattere doganale che derivano dalla ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione avvenuta il 1° luglio. Con riferimento al documento comunitario TAXUD/A2/SPE/2013/058, nel quale sono riportate le informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati ai riflessi di carattere doganale, nella circolare emanata viene tra l’altro chiarito che “ …Le merci le quali, al momento dell’adesione, si trovano in libera pratica nell’Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell’insieme dell’Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell’adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l’adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti dell’adesione.  Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell’entrata in vigore dell’adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.” Più avanti, in relazione alla prova dello status UE e riguardo l’origine delle merci viene precisato quanto segue: “La prova dell’origine preferenziale rilasciata prima della data di adesione, ai sensi dell’accordo di associazione e stabilizzazione (SAA) fra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica di Croazia dall’altra sarà accettata come prova dello status UE e non come prova di origine nell’Unione allargata dopo l’adesione, se le merci si trovano alla data di adesione, in temporanea custodia, zona franca o deposito franco, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema sospensivo), trasformazione sotto controllo doganale, importazione temporanea o perfezionamento passivo, o sono state dichiarate e svincolate per l’esportazione e sono in trasporto all’interno dell’Unione allargata.  Questo significa che se la prova dell’origine preferenziale riguardante le suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l’adesione e le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione allargata, esse non sono soggette a dazi doganali.  La conseguenza, in altri termini, non è l’applicazione di un’aliquota preferenziale di dazio ma la non applicazione di dazi doganali sulla base della prova dello status UE.”

 

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