Decreto Presidenziale

In G.U. il decreto che frena la “babele” di certificazioni e metodologie

Al via l'unificazione dei criteri di prestazione per l'edilizia pubblica e privata

A seguito dall’avvenuta  pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale  n. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75 che dal prossimo 17 luglio disciplinerà i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è iniziato il conto alla rovescia pure dei termini indicati dall’Art.4  per la definizione di  criteri  generali, di una comune metodologia  di  calcolo  e di aggiornamento dei  requisiti  relativi alla prestazione energetica anche riguardo la ristrutturazione degli edifici esistenti. Al comma 1 dell’articolo  4 si legge infatti”…Entro centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore dei presente  decreto,  con  uno  o  più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:  a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli  obiettivi di cui all’articolo 1,  tenendo conto di quanto riportato  nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione  degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari  e, limitatamente  al  settore  terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione  energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata,   anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e  della  destinazione d’uso degli edifici; c) i  requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli  esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I  requisiti minimi sono  rivisti  ogni  cinque  anni e aggiornati  in funzione dei progressi della tecnica.”

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