Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio il D.M. 27 novembre 2013 con le disposizioni attuative per l’accesso ai finanziamenti agevolati e ai contributi previsti per le PMI dall’art. 2 del “Decreto del fare.” Articolo che si riferisce al finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Nella sostanza si tratta della riedizione della ben nota legge “Sabatini” (ora definita “Nuova Sabatini“) che stabilisce requisiti e investimenti ammissibili per fruire delle agevolazioni per l’acquisto (a titolo di proprietà o leasing) di beni strumentali, attraverso la concessione di un contributo in conto interessi. Finanziamenti per la prima volta aperti anche all’acquisto di hardware e software. Per renderli operativi è prevista la creazione, presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), di un plafond fino a un massimo di 2,5 miliardi di Euro che potranno salire, con successivi provvedimenti, fino a 5 miliardi. Questi fondi potranno essere utilizzati da banche e intermediari finanziari per concedere alle PMI, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti compresi tra 20.000 e 2 milioni di Euro che potranno arrivare a coprire fino al 100% dell’importo. Per il loro impiego è tuttavia necessario che gli istituti di credito aderiscano alla convenzione stipulata tra Ministero dello Sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Prestiti. Convenzione che dovrebbe arrivare alla firma nei prossimi giorni. La “Nuova Sabatini” prevede anche la concessione, da parte del MISE, di un contributo a parziale copertura degli interessi a carico delle PMI sui finanziamenti bancari ottenuti, con un plafond di 191,5 milioni di Euro per gli anni 2014-2021. Il contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni. Per l’accesso alle agevolazioni le PMI dovranno rispondere pure ai seguenti requisiti: aver stabilito la propria sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti, non risultando in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto vincolato gli aiuti sanciti quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non versare in condizioni di difficoltà finanziaria.