È una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Al contrario, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppur create tramite un software di contabilità, vengono inviate e ricevute in formato cartaceo. Via libera, inoltre, al documento fiscale digitale anche senza un precedente accordo con il destinatario e all’utilizzo dei sistemi tecnologici che si ritengono più idonei a garantire i requisiti di autenticità e integrità della fattura elettronica. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la diffusione della circolare n. 18/E che ha come oggetto “IVA. Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione “ definite alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013). La corposa circolare ( 20 pagine ) entra nel merito delle nuove indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico. Il documento di prassi risponde, inoltre, ai quesiti sottoposti all’amministrazione in tema di fattura differita e semplificata.