Bonus fiscali

65%, stop obbligo comunicazione lavori che vanno oltre il periodo di imposta

La cessazione permanente di tale obbligo sarà definitiva solo a seguito dell’avvenuta conversione in legge del decreto stesso

Nuovo sito EneaNelle nota diffusa oggi, UNICMI  sottolinea come a seguito dell’avvenuta pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ai sensi dell’articolo 30  sia stato abrogato l’obbligo di comunicazione IRE all’Agenzia delle Entrate – obbligo vigente dal 2009 – per i lavori ammessi alle detrazioni per l’efficientamento energetico degli edifici (65%) che proseguono per più periodi di imposta. Nel ricordare da parte nostra che la cessazione permanente di tale obbligo sarà definitiva solo a seguito dell’avvenuta conversione in legge del decreto stesso, nel suo comunicato UNICMI sottolinea come la sua abolizione “…Insieme alla cancellazione della sanzione pecuniaria collegata, è una novità che, pur riguardando pochi contribuenti, dato che la stragrande maggioranza degli interventi agevolati con i bonus fiscali del 55-65% si concludono nel medesimo anno in cui sono iniziati, rappresenta comunque un significativo passo in avanti nella semplificazione dei rapporti fra contribuente e Pubblica Amministrazione”.

 

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