fiscalitĂ 

Riforma fiscale, Governo approva tre importanti decreti attuativi. I testi alle Commissioni

Fatturazione elettronica, certezza del diritto tra contribuenti e fisco, internazionalizzazione delle imprese. Questi i temi su cui si articolano i decreti attuativi approvati in attuazioone a quanto previsto dalla legge sulla delega fiscale

delega fiscaleIl Consiglio dei Ministri ha approvato ieri tre importanti decreti attuativi della riforma fiscale (legge delega n. 23 del 2014) che ora passeranno alle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere. Si tratta del decreto legislativo sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori elettronici (fatturazione elettronica); del decreto concernente misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese; del decreto recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. La prima misura è volta ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.  L’utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo. Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. Si potrà quindi disporre di un lasso di tempo congruo per predisporre l’infrastruttura tecnologica.  Per agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate dovrà rendere disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.  Importanti novità riguardano pure le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze). I controlli potranno essere effettuati, anche “da remoto”,  riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.  Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto). Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto “spesometro” e alle “black lists”. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci. Passando disposizioni contenute nel decreto sull’internazionalizzazione delle imprese esse sono finalizzate a:  creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell’ordinamento domestico;  ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;  eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.  Tra le principali novità del decreto figura l’introduzione di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. L’obiettivo è quello di conferire maggiore organicità alla disciplina del ruling di standard internazionale (accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale) e creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori.  I principali ambiti di operatività degli accordi preventivi riguardano la disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo, l’attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni, la valutazione preventiva dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio italiano, l’individuazione, nel caso concreto specifico, delle norme sull’erogazione o la percezione di dividendi, royalties, interessi e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Le disposizioni sul decreto sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente ( che attuano gli articoli 5, 6 e 8, comma 2 della legge 23 del 2014) hanno la finalità di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, raddoppio dei termini per l’accertamento e tax compliance. L’abuso del diritto e elusione fiscale vengono unificate in un solo concetto (inserendo un nuovo articolo nella legge sullo statuto del contribuente) che ha una valenza generale, con riguardo a tutti i tributi (imposte sui redditi e imposte indirette, fatta comunque salva la speciale disciplina vigente in materia doganale).  I presupposti per l’esistenza dell’abuso sono:   l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate (ossia operazioni che non perseguono obiettivi quali, ad esempio, sviluppo dell’attività o creazione di posti di lavoro, ma solo vantaggi fiscali;  la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;  la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca l’effetto essenziale dell’operazione.  Quando Agenzia delle Entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali. Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da “valide ragioni extrafiscali non marginali” anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale del contribuente.  Nel procedimento di accertamento dell’abuso del diritto l’onere della prova della condotta abusiva grava sull’amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle “valide ragioni extrafiscali” che stanno alla base delle operazioni effettuate. Con lo stesso decreto viene infine istituito un nuovo schema di relazioni tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti (tax compliance) denominato “Regime di adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni. L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

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