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Microcredito PMI. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale

L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie

MicrocreditoÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 di oggi il decreto ministeriale 18 marzo 2015 relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità. Le disposizioni operative si applicano, come previsto dal decreto, a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione della circolare del Gestore del Fondo, che dovrà essere adottata entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto. Ricordiamo che i soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.  Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

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