Mentre prosegue il vaglio del testo relativo allo” Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE” presso le Commissioni parlamentari competenti tra cui la Commissione permanente Industria, commercio, turismo – i cui componenti, ricordiamo hanno convenuto sulla necessità venga svolto un breve ciclo di audizioni “dei diversi soggetti interessati…“ – entrano oggi in vigore le diposizioni contenute nei tre decreti che vanno a chiudere il recepimento della Direttiva 31/2010/UE, tra cui quello che definisce nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Nell’appendice A esso indica pure i valori di trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati per le varie aree climatiche indicandone una riduzione a partire dal 2019. Disposizioni minime che devono essere applicate su tutto il territorio nazionale eccezion fatta per quelle regioni che avendo autonomamente recepito la direttiva Ue hanno potuto applicare la “clausola di cedevolezza” e di conseguenza definire tempi e modalità di applicazione diversi. Al momento queste regioni risultano essere solo due: Lombardia ed Emilia Romagna. Per una dettagliata analisi dello scenario che si andrà a definire vi rimandiamo alla lettura del prossimo numero di “serramenti+design“