efficenza energetica

Regione Lombardia: definitivo il rinvio al 2017 stretta valori prestazionali serramenti

Il testo motivazionale del provvedimento pubblicato sul BURL da implicita soddisfazione all'azione di lobby esercitata pure da UNICMI accogliendone, limitatamente ad 1 anno, le istanze

Rinvio LombardiaCome preannunciato a seguito della decisione presa il 20 novembre dalla Giunta regionale della Lombardia, di posticipare di 12 mesi alcune delle misure che coinvolgevano direttamente pure le prestazioni ammesse per i serramenti,  sulla Serie Ordinaria n. 48 della Regione Lombardia  diffuso oggi è stata pubblico il provvedimento che prevede il “Differimento al primo gennaio 2017 delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica“. Provvedimento il cui testo motivazionale da implicita soddisfazione all’azione di lobby esercitata pure da UNICMI accogliendone, limitatamente ad 1 anno, le istanze. Nel testo si legge infatti che :

” Considerato che alcune organizzazioni di rappresentanza dei produttori di serramenti hanno segnalato che: lo standard qualitativo a cui fanno riferimento normalmente le imprese nell’impostare la propria offerta commerciale è quello necessario affinché i committenti possano ottenere la detrazione fiscale riconosciuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, pari a U (W/m2K) 1,8 per la zona climatica E e di U (W/m2K) 1,6 per la zona climatica F;

• le condizioni ministeriali per ottenere la detrazione fiscale relativa agli interventi per l’efficienza energetica, definite con decreto 26 gennaio 2010, non sono state modificate e, pertanto, i relativi requisiti di trasmittanza termica continueranno a costituire il riferimento principale per tutti i produttori di serramenti che operano a livello nazionale;

• molte aziende non sono preparate per far fronte al repentino mutamento della domanda proveniente dalla Lombardia, dato che sarà improntata a valori più restrittivi di quelli standardizzati;

• tale mutamento della domanda potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le piccole e medie imprese che operano in ambito locale;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare possibili criticità nella fornitura di serramenti conformi ai requisiti previsti in Lombardia dal primo gennaio 2016, derogare per un anno ai valori limite di trasmittanza termica previsti per la sostituzione dei serramenti in caso di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo in loro sostituzione i corrispondenti valori limite previsti per ottenere la detrazione fiscale relativa al miglioramento dell’efficienza energetica;

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di differire al primo gennaio 2017 le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti, prevedendo che fino al 31 dicembre 2016 i valori limite di trasmittanza termica indicati per la sostituzione dei serramenti, in caso di riqualificazione energetica, siano gli stessi di quelli previsti per accedere alla detrazione fiscale di cui in premessa…”

 

 

 

 

 

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