appalti pubblici

Nuovo codice appalti, effettivo il rischio di superare i termini per la definitiva approvazione

Uscito dal CdM di ieri, prima di essere discusso in Parlamento il testo dovrà infatti ora superare le analisti tecniche, economiche e giuridiche necessarie per la formulazione dei diversi pareri previsti prima di poter arrivare in Parlamento a cominciare da quelli del Consiglio di Stato, della conferenza Unificata delle Regioni e delle diverse Commissioni parlamentari coinvolte per competenza

Tempo NCARicevuto solo ieri il via libera dal Consiglio dei Ministri, il testo modificato del nuovo Codice degli Appalti che alimenta le aspettative di netto miglioramento per la funzionalità dell’intero settore delle costruzioni, rischia oggettivamente di superare il tempo limite del 18 Aprile fissato per la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento. Uscito dal CdM di ieri, prima di essere discusso in Parlamento il testo dovrà infatti ora superare le analisti tecniche, economiche e giuridiche necessarie per la formulazione dei diversi pareri previsti prima di poter arrivare in Parlamento a cominciare da quelli del Consiglio di Stato, della conferenza Unificata delle Regioni e delle diverse Commissioni parlamentari coinvolte per competenza. Rischio di superare i termini di cui già lo scorso gennaio ANCE ne aveva sottolineato l’esistenza nonostante le assicurazioni già a suo tempo ricevute dal Ministro Delrio. Definito e strutturato per rispondere anche a quanto indicato da ben 3 direttive UE (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dovrebbe infatti già dal prossimo 18 aprile, prendere il posto del vecchio Dlgs n. 163/2006, il regolamento appalti (Dpr n. 207/2010), ma anche di tutte le differenti norme approvate negli ultimi anni che sono andate a modificare la disciplina in materia di appalti pubblici. Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l’istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni  sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell’investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all’80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Codice. Da rimarcare inoltre come esso prevede che mediante il contratto di affidamento unitario a contraente generale, “il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l’ultimazione dei lavori” e che qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta di sub- appaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore

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