applati pubblici

Nuovo codice appalti, percorso accelerato accentando modifiche Commissioni

Il parere favorevole espresso dalle Commisioni di Camera e Senata non viene evidenziata alcuna non conformità ai criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 11/2016 e, quindi, in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della citata legge delega, ove il Governo decida di adeguarsi alle osservazioni delle Commissioni non sarà necessario ritrasmettere il testo alle Camere

Nuovo codice appaltiEsprimendo “Parere favorevole con condizioni e con osservazioniprima l’VIII Commissione Ambiente, territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati  e poi  l’VIII  Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato delle Repubblica hanno  licenziato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) relative ad appalti e concessioni ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  Per entrambe le Commissioni il parere favorevole  sul nuovo codice appalti è con condizioni ma nel parere stesso non viene evidenziata alcuna non conformità ai criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 11/2016 e, quindi, in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della citata legge delega, ove il Governo decida di adeguarsi alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato, non sarà necessario ritrasmettere il testo alle Camere  per  il  parere  definitivo  delle Commissioni parlamentari  competenti.  Essendo la scadenza dei termini fissato nel 18 Aprile, ciò significa che il testo con le modifiche introdotte  rinviato al Governo, dovrà entro questa settimana essere approvato in via definitiva,  ottenere il visto della Corte dei Conti, la firma del Capo dello Stato per essere pubblicato entro il prossimo lunedì sulla Gazzetta ufficiale.  Tutto ciò sempre ammesso che, come è presumibile , tali diverse modifiche introdotte siano già state ritenute ammissibili dall’Esecutivo. Modifiche tra le quali segnaliamo la conferma  della cancellazione delle le procedure in economia essendo sostanzialmente assorbite dalle  nuove regole sui contratti sotto soglia, fissate dall’articolo 36 del nuovo codice dei contratti.  Articolo che su  richiesta delle Commissioni  dovrebbe presentare la seguente modifica del comma  2, il cui testo riporta: ”all’articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici;

al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;

  1. b) sostituire la lettera c) con la seguente:
  2. c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all’articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all’articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
  3. c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo

 

 

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