Esprimendo “Parere favorevole con condizioni e con osservazioni” prima l’VIII Commissione Ambiente, territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati e poi l’VIII Commissione Lavori Pubblici, Comunicazioni del Senato delle Repubblica hanno licenziato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’attuazione delle direttive europee (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) relative ad appalti e concessioni ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Per entrambe le Commissioni il parere favorevole sul nuovo codice appalti è con condizioni ma nel parere stesso non viene evidenziata alcuna non conformità ai criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 11/2016 e, quindi, in riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 2 della citata legge delega, ove il Governo decida di adeguarsi alle osservazioni delle Commissioni di Camera e Senato, non sarà necessario ritrasmettere il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti. Essendo la scadenza dei termini fissato nel 18 Aprile, ciò significa che il testo con le modifiche introdotte rinviato al Governo, dovrà entro questa settimana essere approvato in via definitiva, ottenere il visto della Corte dei Conti, la firma del Capo dello Stato per essere pubblicato entro il prossimo lunedì sulla Gazzetta ufficiale. Tutto ciò sempre ammesso che, come è presumibile , tali diverse modifiche introdotte siano già state ritenute ammissibili dall’Esecutivo. Modifiche tra le quali segnaliamo la conferma della cancellazione delle le procedure in economia essendo sostanzialmente assorbite dalle nuove regole sui contratti sotto soglia, fissate dall’articolo 36 del nuovo codice dei contratti. Articolo che su richiesta delle Commissioni dovrebbe presentare la seguente modifica del comma 2, il cui testo riporta: ”all’articolo 36 comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
“a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici;
al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
- b) sostituire la lettera c) con la seguente:
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all’articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all’articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
- c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo”