attività edilizia

Nuova SCIA e semplificazione per le attività private. Pubblicato il decreto legislativo

Con il nuovo decreto legislativo viene modificata la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2017

Nuova SciaPubblicato sulla GU n. 162 di ieri 13 luglio,  il Decreto Legislativo relativo alla “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”. Con il nuovo decreto legislativo viene modificata la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa. Ricordiamo che con l’articolo 3 va a modificare quanto indicato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare gli articoli 19, 20, 21 e 29 e ora vedono inseriti i nuovi articoli 18-bis e 19-bis relativi rispettivamente alla “Presentazione delle istanze, segnalazioni o comunicazioni” ed alla “Concentrazione dei regimi amministrativi”. Con il nuovo decreto legislativo è previsto l’utilizzo di un unico modulo valido su tutto il territorio nazionale, da presentare (anche) in via telematica presso un unico ufficio competente che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. Il nuovo Decreto disciplina pure la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni. Tale ricevuta (che costituisce comunicazione di avvio del procedimento) deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro l’1 gennaio 2017. Ora si attendono indicazioni sull’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di Scia o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso.

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