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Definizione agevolata controversie tributarie pendenti. Primi chiarimenti dalle Entrate

Con la circolare n. 22/E l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal Dl n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio. L’opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado

Rilasciati i primi chiarimenti per chi sceglie di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. L’opportunità è rivolta ai contribuenti che, entro il 2 ottobre 2017, decidono di presentare la domanda e di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato, contestati nel ricorso di primo grado, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40% degli importi contestati. Con la circolare n. 22/E l’Agenzia illustra effetti e modalità della procedura introdotta dal Dl n. 50/2017 per definire le liti con il Fisco ed estinguere il giudizio. Le somme superiori a 2mila euro si possono versare in un massimo di 3 rate: la prima, d’importo pari al 40% del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all’ulteriore 40%, entro il 30 novembre; la terza, d’importo pari al residuo 20%, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce. La chiusura delle liti si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell’intera somma da versare (importo netto dovuto), oppure della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, sempre entro il medesimo termine. Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione dovrà essere notificato al contribuente entro il termine “perentorio” del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.

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