Legge di Bilancio

Eco bonus 2018 e ristrutturazione: Italia a rischio infrazione nel caso di percentuali paritetiche

Sulla base di quanto indicato su una bozza di testo tronco di autore sconosciuto ma presentato come relativa alla Legge di Bilancio 2018, in merito alla presunta parificazione dell'Ecobonus con quello indicato per le ristrutturazioni si stanno già moltiplicando considerazioni allarmistiche. Considerazione che , al momento, sono oggettivamente prive di fondamento anche sulla base di quanto accaduto nel 2013

Ecobonus 2018Non abbiamo certezza su quale sia la fonte che ha fatto circolare in rete quella che viene indicata essere come prima bozza del testo della Legge di bilancio 2018. Tuttavia invece di usare estrema prudenza nel valutare contenuti visibilmente tronchi in alcune parti e privi di qualunque indice di ufficiosità, sulla base di quanto indicato si stanno già moltiplicando critiche e considerazioni allarmistiche sulla determinazione degli incentivi Ecobonus 2018 che allo stato attuale sono oggettivamente prive di fondamento. Vero è che nel testo di questa bazza tronca di autore sconosciuto messa in circolazione all’Art. indicato come “Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus” si legge:
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2018»;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;
4) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;…
b) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
2) dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1- bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;…”
Ma altrettanto vero è che in proposito sarebbe quantomeno opportuno ricordare, a commento, che proprio il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 a cui si fa riferimento fu oggetto di mondifica urgente per recepire “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”. Procedure di infrazione poi chiuse anche per effetto dell’avvenuto recepimento del primario obiettivo indicato dalle direttive UE di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, priorità recepita che ha portato pure all’innalzamento dal 55 al 65% della detrazione indicata per gli interventi di efficientamento energetico così da promuoverli in modo  sostanziale di quanto non fosse stato disposto per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50%). Pur essendo la riduzione dal 65 al 50% della detrazione prevista per ” sostituzione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa” riportata nel Documento programmatico di Bilancio 2018 inviato alla UE il 15 ottobre, non essedo ancora possibile valutare quanto riportato nell’allegato tecnico che ne dovrà articolare e motivare senso e misura rimane il lecito dubbio che il ritorno alla parificazione delle aliquote sulla base di specifiche tipologie di prodotto/intervento piuttosto che sul valore della prestazione energetica conseguita in seguito all’intervento effettuato (come più volte richiamato dalla UE ), possa essere il  “ragionieristico” errore di una stesura frettolosa ancora in corso, nella speranza che non persegua altri motivi.

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