applati pubblici

Linee guida sui servizi infungibili in Gazzetta Ufficiale. Operative dal 7 novembre

Acquisteranno efficacia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione e, quindi, il 7 novembre 2017. Di conseguenza si applicheranno alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, saranno pubblicati successivamente a quella data

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 248 il Provvedimento (Determinazione n. 950) 13 settembre 2017 dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione relativo alle Linee guida n. 8 recanti: “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili“. Provvedimento sui servizi infungibili redatto da ANAC a seguito, ricordiamo, dell’avvenuta constatazione che, in numerose occasioni, le stazioni appaltanti ritengono di poter indire una procedura negoziata adducendo “motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc.” La frequenza, dunque, con cui le stazioni appaltanti ricorrano a queste figure ha indotto ANAC ad intervenire, al fine di delimitare la casistica che, a suo modo di vedere, legittima effettivamente il ricorso a tali procedure. Come previsto dall’articolo 17-bis del Codice dei contratti le linee guida n. 8 acquisteranno efficacia il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 7 novembre 2017. Di conseguenza le linee guida sui servizi infungibili si applicheranno alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, saranno pubblicati successivamente a quella data. Nel caso di contratti che non prevedano pubblicazione di bandi o di avvisi si applicheranno alle procedure e contratti in relazione ai quali, al 7 novembre 2017, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Il primo aspetto su cui si il documento si concentra è quello della distinzione tra infungibilità ed esclusività della prestazione. In merito a suo tempo l’Autorità aveva chiarito che “L’esclusiva attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. In altri termini, un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o servizio può essere infungibile, anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.” Chiarimento dal quale discendono due distinte precisazioni: da un lato, che le stazioni appaltante devono ben ponderare la sussistenza di un fenomeno di infungibilità, in quanto l’assenza di prodotti o servizi identici non esclude che il medesimo risultato non sia conseguibile con l’acquisizione di un diverso prodotto o servizio: dall’altro che anche la presenza di una esclusiva non elide in assoluto la possibilità che vi siano altri soggetti legittimati a fornire la medesima prestazione.

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