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Quando un serramento diventa una “macchina” ? Casi, conseguenze, obblighi e responsabilità

È forse intuitivo che applicare un motore ad un avvolgibile, una finestra, uno scuro o una persiana comporta, la meccanizzazione e la automatizzazione di questi serramenti. Molto meno intuitivo, invece, sembrano essere le valutazioni su obblighi, responsabilità e conseguenze che si assumono i serramentisti/installatori esercitando tale pratica. Obblighi e responsabilità che proviamo di seguito a chiarire

Sempre più spesso i serramentisti sono chiamati dai committenti ad applicare un motore ad un avvolgibile, una finestra, uno scuro o una persiana. Genere di serramenti automatizzati che sono destinati ad essere incorporati negli “edifici” – o nelle relative pertinenze – ad uso abitativo, industriale, commerciale o di qualsiasi altro genere ancora. Come ancor più approfondito nel numero di marzo di serramenti + design in distribuzione, al di là delle semplici intuizioni o delle effettive consapevolezze degli operatori su quanto un serramento diventa una “macchina”, resta il fatto che la “messa a disposizione”, nel corso di un’attività “commerciale”, di finestre, scuri o persiane caratterizzati da un funzionamento “automatico” comporta inevitabilmente la “fornitura”, a tutti gli effetti di legge, di un “prodotto” assoggettato alle discipline legislative e regolamentari che sono previste non soltanto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 sui “prodotti da costruzione” ma anche dalla Direttiva 200642/CE sulle “macchine”. Con quali conseguenze? E nei confronti di quali operatori professionali?  Si impone, dunque, la risposta a questi interrogativi.

Quando un serramento diventa una macchina: la “buona fede”

Qualcuno potrebbe anche chiedersi: ma non è ammessa l’ignoranza della legge per i professionisti in “buona fede”?
Occorre rispondere a tale domanda quanto prima possibile anche perché, secondo quanto sarà qui precisato a breve, “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”. Questo fondamentale principio è stabilito dal Codice Penale (art. 5) allo scopo di evitare che, da parte di chiunque, si possano invocare troppo facili scusanti di ignoranza o di errore nel tentativo di giustificare con la “buona fede” l’elusione di norme imperative che sono mirate a salvaguardare interessi fondamentali della società civile quali, principalmente, la “sicurezza” delle persone e la tutela contro le “frodi” nella attività industriali e commerciali.

È pur vero a questo riguardo che il principio qui sopra evidenziato, rispetto alla originaria formulazione codicistica, è stato parzialmente modificato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 88/364) nel senso che l’inescusabilità dell’ignoranza della legge penale può trovare un limite nei casi in cui si tratti di “ignoranza inevitabile”. Ma, occorre sgombrare subito il campo dalle facili illusioni in quanto la stessa Corte Costituzionale ha chiarito con la massima evidenza che la “inevitabilità” dell’ “ignoranza” della “legge” può ricorrere soltanto quando quest’ultima sia profondamente oscura o quando esistano interpretazioni controverse ai massimi livelli del “diritto” (ad esempio quando gli indirizzi della stessa Suprema Corte risultino essere mutevoli nel corso del tempo).
Ebbene, non è questo il caso: la qualificazione dei serramenti motorizzati ed automatizzati come “macchine” (oltre che come “prodotti da costruzione”), con tutto quanto ne consegue sul piano delle responsabilità professionali – risulta da chiarissime disposizioni che sono supportate da “definizioni”, contenute nella legislazione europea e nazionale e che, per di più, proprio su questi temi hanno ricevuto chiare e specifiche “interpretazioni” da parte della Commissione europea. Dunque, basta informarsi (dura lex sed lex) perché, sempre come stabilito dalla medesima Corte Costituzionale, gli obblighi di “informazione” sulla legislazione che regola i rapporta tra i cittadini “sono alla base di ogni convivenza civile”. Quanto fin qui esposto a livello di “principio” sociale e giuridico non può che essere esteso – per tutte le conclusioni che saranno ricavate, ai “fabbricanti” di porte e cancelli automatizzati, oltre che di finestre, persiane et similia.

Pertanto, quanto si esporrà qui di seguito costituisce un contributo all’assolvimento di un “obbligo” informativo che grava, comunque, su tutti gli operatori del settore interessato ed il cui inadempimento non potrebbe trovare giustificazioni che fossero basate sull’ “ignoranza” e fossero affidate alla “buona fede”, con il risultato di esporre i suddetti operatori alle sanzioni più o meno gravi che saranno qui in seguito precisate.
Nella materia di cui si tratta sono infatti previste anche sanzioni penali, con le relative conseguenze civili per i reati eventualmente commessi, oltre che sanzioni amministrative e pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento sui “materiali da costruzione” e dalla “Direttiva macchine”.

Ma, prima ancora di illustrare i contenuti degli obblighi e la portata delle eventuali sanzioni di cui sono destinatati i “fabbricanti” dei serramenti automatizzati, è opportuno in questa sede eliminare ogni possibile equivoco, in particolare, sul fatto che i “prodotti” in questione costituiscono anche (oltre che “prodotti da costruzione”) “macchine”. Infatti, per “definizione” (art. 2, 2° par. lett. a) 1° trattino della Direttiva 2006/42/CE) il termine “macchina” riguarda, in primo luogo, ogni “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.

A fronte di una così esplicita “definizione” appare francamento impossibile sottrarre i serramenti automatizzati al campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE, anche perché sul piano interpretativo la “Guida all’applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE” emanata dalla Commissione europea nella edizione del luglio 2017 afferma tassativamente che “il Regolamento sui prodotti da costruzione si applica, in aggiunta alla Direttiva macchine, alle macchine progettate al fine di essere incorporate in modo permanente in opere di costruzione, quali ad esempio, cancelli, porte, finestre, scuri e persiane automatici, nonché gli impianti di ventilazione e condizionamento”.

Nessun dubbio, dunque, circa il fatto che i serramenti, se automatizzati, costituiscono (anche, oltre, che, occorre ribadirlo, dei “prodotti da costruzione”) delle “macchine” a tutti gli effetti della legislazione europea e nazionale italiana. Da qui, pertanto, in primo luogo, la conseguenza dell’applicabilità degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla Direttiva 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/2010 ai “fabbricanti” di questi prodotti.

Quando un serramento diventa una “macchina”: il fabbricante

Ma quando un serramento diventa una “macchina” chi può essere considerato il suo “fabbricante”? Chi è in molti casi il soggetto equiparabile al “fabbricante” del serramento? Chi può essere considerato “fabbricante” di un serramento da incorporare nelle “opere di costruzione”, ossia negli “edifici” e nelle “opere di ingegneria civile”? Non si può rispondere correttamente a questa domanda se non ci si confronta con la specifica definizione prevista dalla Direttiva 2006/42/CE (e, quindi, ovviamente, dal relativo decreto di recepimento nell’ordinamento italiano, il D.lgs. 17/2010) secondo cui si considera “fabbricante” qualsiasi “persona fisica e giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva”.

Dunque, applicando questa definizione legislativa al caso particolare di un “serramentista” – o, comunque, di un operatore professionale che esegue il montaggio di un motore ad una finestra, una tapparella, uno scuro o una persiana da “mettere a disposizione” per un utilizzazione finale, risulta possibile rispondere all’interrogativo che ci si è posto allorché si è affrontato il tema delle conseguenze che derivano per gli operatori professionali dalla creazione di un serramento automatizzato.
Infatti, non v’è dubbio che nel caso qui ora in questione diventa “fabbricante” a tutti gli effetti di legge la persona “fisica o giuridica”, ossia il singolo lavoratore autonomo o l’impresa di qualsiasi natura e dimensione per la quale un soggetto si trovi ad operare nel momento stesso in cui con il proprio operato rende disponibile – per qualsiasi utilizzatore, sia esso il proprio committente o un “terzo” – un serramento che sia dotato anche di un motore e sia pronto per l’uso, come “finestra”, scuro o persiana di tipo automatizzato.

Infatti, una tale conclusione si impone in tutti i casi in cui prima dell’intervento con il quale si applica il motore al serramento non esiste ancora un “fabbricante” di quella “macchina” perché non esiste neppure un prodotto considerabile come “macchina”, mentre dopo un tale intervento si produce normalmente l’effetto della “prima messa a disposizione” o, anche della “messa in servizio” – con consegna diretta all’utilizzatore – di un serramento automatizzato ormai montato, completato e pronto per l’uso.

Da qui, pertanto, l’assunzione della veste, del ruolo e delle responsabilità che sono proprie del “fabbricante” nei confronti ed a carico del soggetto che ha operato il suddetto montaggio ed ha consentito una definitiva “messa a disposizione” per l’uso di una “macchina” da parte di un utilizzatore. Ricorre in questo caso, infatti, la particolare definizione – qui in precedenza richiamata -di “fabbricante” sussidiario ed eventuale – ma inevitabile – che si realizza quando “in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi macchina oggetto della presente direttiva” (art. 2, 2° par. lett. i) ultime periodo) della Direttiva 2006/42/CE.

Al di fuori, pertanto, dei casi in cui un “fabbricante” immetta sul mercato e renda disponibile per l’utilizzatore finale – con il proprio norme o il proprio marchio – un “serramento automatizzato” ormai completo in tutti i suoi componenti e nel suo insieme finito e finale (così da richiedere soltanto di essere installato), diventa “fabbricante” automaticamente in forza di legge la persona fisica o giuridica che, pur utilizzando eventualmente uno o più componenti dell’insieme forniti da altri “fabbricanti”, effettua comunque la motorizzazione di un serramento assemblandolo in tutti i suoi elementi, rendendolo ormai pronto per l’uso e mettendolo quindi “a disposizione” dell’utilizzatore.

A questo riguardo una chiara interpretazione è fornita ancora una volta dalla “Guida” della Commissione europea qui prima citata nella edizione del luglio 2017 allorché risponde ai quesiti su “Chi è il fabbricante” e sui “soggetti” che possono essere considerati equiparati al “fabbricante” di “macchine” (v. pagg. 68 e ss.) nei vari casi che possono presentarsi nella pratica produttiva e commerciale.
Questa “Guida” afferma infatti che normalmente i soggetti industriali che immettono sul mercato prodotti considerabili come “macchine” provvedono essi stessi a renderli pienamente conformi alla legislazione applicabile adempiendo a tutti gli obblighi che competono ai “fabbricanti”, salvo dover considerare che “tuttavia laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato della U.E. debba assolvere a tali obblighi personalmente”. Da qui, pertanto, la conclusione secondo la quale “in questi casi il soggetto che immetta la macchina … o la mette in servizio nell’U.E. è equiparato al fabbricante, pertanto, deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui …”.

Dunque, in definitiva, ed in primo luogo, non possono sussistere dubbi ragionevoli per la soluzione alla questione relativa a quale operatore professionale debba essere considerato agli effetti di legge “fabbricante” di un serramento automatizzato in tutti i casi che sono frequentissimi nella pratica e che comportano interventi professionali con i quali si “motorizza” e si “mette a disposizione” un serramento che risulta essere ormai completo e pronto per l’uso, quando nessun altro operatore professionale abbia in precedenza assunto – anche con l’apposizione della “marcatura CE” – il ruolo e la responsabilità del “fabbricante” del serramento stesso quale “macchina”.

Obblighi del divenuto “fabbricante”

Quali sono gli obblighi del “fabbricante” di un “serramento” automatizzato?
A questo punto – e conseguentemente – non può sussistere alcun ragionevole dubbio neppure in ordine al fatto che, una volta individuato il “fabbricante” nel soggetto che effettua gli interventi qui sopra descritti, quest’ultimo debba farsi carico di tutti gli adempimenti che la “direttiva macchine” ed il D.lgs. 17/2010 pongono obbligatoriamente ed inderogabilmente a carico del soggetto identificato appunto come “fabbricante”.

Questi adempimenti riguardano infatti: 1) l’accertamento della conformità a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalla “Direttiva macchine” per l’espletamento di una procedura di valutazione della conformità; 2) la disponibilità di un “fascicolo tecnico”; 3) la redazione e la consegna insieme al “prodotto” di una “dichiarazione di conformità”; 4) la fornitura di adeguate “informazioni” con “istruzioni” ed “avvertenze” per l’utilizzatore; 5) l’apposizione della “marcatura CE” quale “sigillo” finale che attesta e rende riconoscibile, per l’utente e le autorità di controllo, la piena conformità del serramento automatizzato alle discipline che le regolano.
È possibile confondere il “fabbricante” del serramento con “l’installatore” dell’impianto elettrico?
Né si creda che adempimenti obbligatori del genere qui ora descritti nei confronti del soggetto identificato come “fabbricante” del serramento automatizzato possono essere ribaltati sull’ “installatore” chiamato ad eseguire i collegamenti elettrici tra la “macchina” e la rete di distribuzione. Nulla di più falso di una tale “credenza”: la “macchina” costituita da una serramento automatizzato diventa tale – ossia “macchina” – a tutti gli effetti di legge ancora prima della sua “installazione” e semplicemente con la sua definitiva “messa a disposizione” per l’utilizzatore da parte dell’operatore professionale che effettua la consegna di un tale prodotto ormai pronto per l’uso seppure non ancora installato. Infatti, la disciplina prevista dalla “Direttiva macchine” e dal relativo decreto italiano riguarda l’ “immissione sul mercato e/o la messa in servizio “ ma non si estende all’ “installazione” (v., in particolare, artt. 5, 6 e 15 della Direttiva 2006/42/CE) che è invece disciplinata dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri della U.E, e, quindi, per l’Italia, dal DM 37/08.

A tale riguardo non potrebbe risultare più chiara la disposizione dell’art. 1, comma 3 di quest’ultimo decreto nel punto in cui traccia una nettissima linea di demarcazione del confine tra quanto compete al “fabbricante” di un prodotto (qual è il serramento automatizzato) soggetto a “marcatura CE” secondo la relativa disciplina europea e nazionale, da una parte e, dall’altra parte, quanto compete, invece, all’ “installatore” di impianti per l’automazione di porte, cancelli, barriere, ecc..
Dispone infatti il suddetto art. 1, c. 3 del DM 37/08 che la disciplina prevista dal medesimo D.M. per “l’installazione” di impianti elettrici incontra un preciso limite del proprio “ambito di applicazione” in quanto “gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.”
Dunque, il “fabbricante” dei prodotti soggetti alla disciplina europea (e nazionale) e l’ “installatore” di impianti elettrici sono rispettivamente chiamati ad assolvere obblighi ben diversi sotto l’aspetto, in primo luogo, del campo di applicazione di ciascuna attività. All’installatore compete, infatti, la realizzazione dell’ “impianto elettrico” che, per definizione (v. art. 2, c. 1, lett. e) del DM 37/08), comprende “i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine …”.

Esclusione, quest’ultima, che trova una chiarissima spiegazione nel fatto che la “macchina” in quanto tale è soggetta ad altra e diversa disciplina europea e nazionale (direttiva 2006/42/CE e D.lgs 17/2010) i cui obblighi competono al “fabbricante” e che riguarda i requisiti e le condizioni sostanziali, formali e documentali per la “messa a disposizione” di questi prodotti in tutta l’Unione europea, ed in modo totalmente “armonizzato”, senza ricomprendere anche la fase della “installazione” dei prodotti stessi che è, infatti, riservata alle discipline nazionali dei singoli Stati membri. Da qui, pertanto, la netta distinzione della disciplina che riguarda la “fabbricazione” rispetto alla disciplina nazionale ed italiana (il DM 37/08) che riguarda, invece, la “realizzazione” e la “installazione” degli “impianti elettrici” i quali sono da intendersi esclusivamente secondo la definizione che è stata qui sopra richiamata testualmente evidenziandone la non riferibilità e la non estendibilità a tutti i “prodotti” già coperti dalla disciplina europeo-comunitaria e, dunque, anche alle “macchine”.
Da qui, anche, in conclusione, la non confondibilità dei ruoli, degli obblighi e delle responsabilità che fanno capo, rispettivamente, ai “fabbricanti” dei serramenti automatizzati e agli “installatori” degli impianti elettrici.

(Prof. Avv. Antonio Oddo)

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