appalti pubblici

Fattura elettronica obbligatoria da Lunedì 2 luglio per subappaltatori contratti PA

Così come indicato dall’articolo 1, comma 917, lettera b), la Legge di bilancio 2018, da Lunedì 2 luglio ( Domenica 1 luglio a livello formale) è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti la filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una PA

Fattura elettronica rimandata per i distributori di benzina ma non per le prestazioni rese da subappaltatori operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione. Così come indicato dall’articolo 1, comma 917, lettera b), la Legge di bilancio 2018, da Lunedì 2 luglio ( Domenica 1 luglio a livello formale) è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.

Come poi precisato dalla circolare 8E rilasciata lo scorso 30 aprile  dall’Agenzia delle Entrate “In quest’ultimo ambito, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, va segnalato sin da ora che – secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna – la novella recata dal citato articolo 1, comma 917 (cfr. la 14 lettera b), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.”

Per meglio chiarire i vari obblighi dei soggetti interessati la circolare dettaglia il seguente esempio: “…Se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).”

Sempre il comma 917 così l’articolo 1 la Legge di Bilancio 2018 prevede pure l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 30 aprile, sono state fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate

 

 

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