Venuta meno qualunque possibilità di modifiche ai parametri attualmente in vigore per avere accesso alle detrazioni relativi agli Ecobonus fino al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha prontamente aggiornato la sua guida agli Ecobonus, o meglio “alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico“, con quanto riportato sulle diverse circolari di chiarimento diffuse in questi mesi e sull’avvenuta attivazione dei controlli da parte di ENEA.
Chiarimenti che ricordiamo vanno dalle modalità di cessione del credito, a quelle per il calcolo dell’IVA agevolata per i “Beni significativi”; dalle disposizione previste per avere accesso al Sismabonus (che ricordiamo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021), a quanto meglio dettagliato dalle circolari in merito all’estensione delle detrazioni a condomini ed edifici riferibili alla PA.
E non ci sembra casuale il rilevare che all’interno della Guida agli Ecobonus proprio nel paragrafo intitolato ” Le maggiori detrazioni per i condomini” viene ribadito che:
“Le condizioni richieste dalla norma per usufruire delle maggiori detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati attraverso l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, riportata nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico che detta le linee guida nazionali per la certificazione energetica.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su queste attestazioni. L’attestazione non veritiera, per la quale il professionista è chiamato a rispondere, comporta la decadenza dal beneficio.”
Guida agli Ecobonus: indebita fruizione
Per poi specificare più avanti “Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al condomino, l’Amministrazione recupera il credito corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti“.
Specifica che declinata al singolo intervento per la sostituzione dei soli serramenti determina la possibilità di immediata rivalsa nei confronti del fornitore dei serramenti nel caso non risultino conformi non solo alle prestazioni tabellate per avere accesso alla detrazione del 50% prevista ma pure all’obbligo di marcatura CE.