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Violazione marcatura CE dei serramenti: le sanzioni applicabili meno note

Il decreto che punisce le violazione al Regolamento (UE) sui prodotti da costruzione , non costituisce un quadro completo di tutte le sanzioni applicabili in materia di violazione sulla marcatura CE. La consolidata giurisprudenza penale che si è andata sviluppando in materia ha introdotto ulteriori ipotesi sanzionatorie

Vignetta sulla violazione marcatura CE dei serramentiCome noto il decreto che punisce la violazione delle norme di legge di cui al Regolamento (UE) sui “prodotti da costruzione” 305/2011 è ormai in vigore dall’agosto 2017.

Il decreto in questione, D.lgs. 106/2017, ha introdotto nell’ordinamento specifiche sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicabili all’”immissione sul mercato” ed alla successiva “messa a disposizione” (commercializzazione – distribuzione) di prodotti da costruzione in violazione delle prescrizioni obbligatorie di carattere sia formale che sostanziale previste dal regolamento sui “prodotti da costruzione”.

Sono così sanzionate specificamente a livello amministrativo pecuniario sia le violazioni che riguardano i numerosi obblighi documentali, di certificazione, di corretta compilazione della dichiarazione di prestazione e di corretta apposizione della marcatura CE, che le violazioni degli obblighi sostanziali che impongono il rispetto dei requisiti tecnici che sono imposti dal regolamento medesimo e dalla relativa normativa tecnica armonizzata.

Per talune specifiche categorie di prodotti da costruzione, ed in particolare per i prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il decreto legislativo dispone anche sanzioni penali di carattere contravvenzionale che prevedono la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. Sanzioni penali configurabili come reati di mero pericolo, applicabili quindi anche in assenza di specifici eventi dannosi a carico di soggetti terzi.

Da ricordare ancora che lo stesso Regolamento sui prodotti da costruzione prevede  ulteriori sanzioni amministrative, in senso lato, che sono costituite dal ritiro, dal richiamo dei prodotti dal mercato, nonché dal divieto di commercializzazione dei prodotti nel caso in cui venissero ravvisate violazioni gravi.

Anche in considerazione dell’annunciato avvio da parte della Guardia di Finanzia di specifici controlli sulla marcatura CE dei serramenti, risulta indubbiamente necessario chiedersi se le suddette ipotesi già note ai lettori di “serramenti+design” esauriscano il novero delle possibili sanzioni applicabili nei casi di violazione del Reg. (UE) 305/2011, tenuto conto che è lo stesso decreto legislativo 106/2017, in numerosi articoli, a fare salva l’applicabilità di ulteriori norme penali previste dall’ordinamento italiano per reati più gravi.

Con riferimento alla individuazione delle fattispecie penali che sono applicabili alla violazione delle norme sulla “marcatura CE” esiste giurisprudenza consolidata da anni che ha individuato due specifiche figure di reato applicabili ai casi in questione.

Tali norme sono in particolare l’art. 515 e l’art. 470 del codice penale. Si tratta nello specifico degli articoli di legge che disciplinano la “frode in commercio” e l’apposizione di “impronte contraffatte di pubblica certificazione o autenticazione”.

Marcatura CE serramenti: quando frode in commercio

Sulla base di consolidata giurisprudenza il reato di “frode in commercio” si può configurare ogni qualvolta nell’ambito di una attività commerciale venga consegnata all’acquirente una cosa mobile di qualità diversa da quella dichiarata.

Il reato, non oblazionabile, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.

In merito ricordiamo che la Corte di Cassazione Penale, Sez. III nella sentenza del 25.06.2014, n. 1900 ha rilevato che i prodotti privi di una valida “marcatura CE” costituiscono beni non conformi ai requisiti essenziali previsti per la circolazione dei beni nel mercato unico europeo.

Sotto questo profilo la Corte, in linea peraltro, con le precedenti sentenze in materia, rileva che risultano privi di una valida “marcatura CE” tutti i prodotti (serramenti compresi!) che non rispettano in toto o in parte i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge nonché i requisiti riguardanti la documentazione tecnica e di accompagnamento dei prodotti, quali sono anche le istruzioni per l’installazione, l’uso e la manutenzione.

In altri termini, secondo la Corte, la marcatura CE apposta sui serramenti è volta ad attestare, da parte del fabbricante, la qualità europea dei serramenti medesimi i cui requisiti sono stabiliti, in modo inderogabile, dalla legislazione e dalla normativa tecnica dell’Unione Europea.

Per tale motivo la consegna di un serramento indebitamente “marcato CE” costituisce consegna di prodotto di “qualità” diversa da quella dichiarata con conseguente configurabilità del reato di “frode in commercio”.

Tra l’altro, precisa la Corte, il reato di “frode in commercio” per violazione delle norme sulla “marcatura CE” ammette anche l’ipotesi del tentativo, a differenza di quanto avviene invece per i reati di pericolo che sono specificamente contemplati dal decreto sanzionatorio D.lgs. 106/2017 che richiedono l’avvenuta immissione sul mercato dei serramenti/prodotti.

Ne deriva quindi che il reato di “frode in commercio” può risultare particolarmente insidioso per chi tratta i serramenti in quanto configurabile anche senza la cessione di serramenti marcati CE e, quindi, anche sulla base della semplice importazione, offerta o detenzione degli stessi nei magazzini del fabbricante, dell’importatore o distributore. Tali condotte, infatti, secondo l’interpretazione della Corte sarebbero idonee e dirette in modo non equivoco alla alienazione della merce e quindi idonee a configurare la frode in commercio.

Marcatura CE serramenti: quando ”impronte contraffatte”

Un secondo importante filone giurisprudenziale, meno conosciuto rispetto al precedente, tende invece a qualificare la violazione delle norme sulla “marcatura CE” nell’ambito dell’art. 470 del codice penale intitolato alla “vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione”.

Con la sentenza nr. 24696 del 25/03/2010 la sez. IV della Corte di Cassazione penale ha statuito, infatti, in contrasto con la giurisprudenza precedentemente esaminata, che la marcatura CE non ha funzione di attestazione della qualità dei prodotti, ma costituisce un vero e proprio marchio amministrativo, con funzione auto-certificativa, volto ad indicare che il prodotto serramento medesimo marcato CE può circolare liberamente nel mercato unico dell’UE.

La marcatura CE secondo la Corte risulta idonea, infatti, ad attestare la conformità del prodotto alla normativa specifica del settore di pertinenza a tutela del pubblico degli acquirenti ed utilizzatori. Da qui la necessità di salvaguardare la certezza e l’affidabilità che deriva dalla apposizione di tale marcatura.

La “marcatura CE” dei serramenti come di altri prodotti da costruzione sarebbe quindi una marcatura pubblica, legalmente disciplinata volta a tutelare interessi primari quali la salute e la sicurezza dei fruitori dei prodotti per mezzo dell’apposizione di un marchio amministrativo che costituisce una vera e propria autocertificazione con valore pubblico emessa dal “fabbricante”.  Ne discende quindi la particolare gravità delle pene stabilite dalla legge nella reclusione da 1 a 5 anni e nella multa da €103 a €1.032.

Anche in questo caso, come rilevato dalla Corte d’Appello di Taranto, nella sentenza del 16.3.2012, il reato risulta configurabile anche nei casi di mero tentativo (“detenzione della merce”) in quanto, sostiene la Corte stessa, risponde dello stesso anche l’operatore economico che viene rinvenuto nella mera disponibilità della merce con marchio CE carente, ai fini della vendita della stessa.

(testo Claudio Gabriele, Studio Legale Oddo Lora Gabriele. Vignetta Marco Fowler)

 

 

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